Dal 22 marzo, data di attivazione della funzione su Istanze On Line per l’inoltro delle domande di nuovo inserimento/conferma/aggiornamento delle graduatorie di istituto per i profili del personale Ata, è già un boom di istanze.
Sono diversi i punti controversi delle Tabelle di valutazione allegate al DM 50/2021, e tra essi la valutabilità dei servizi prestati presso gli enti della Formazione Professionale.
Viene infatti negata dall’Amministrazione, la valutabilità nelle graduatorie per il personale Ata della scuola statale dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale.
E’ accaduto in numerosi casi infatti, che dopo l’iniziale valutazione di detti servizi, l’Amministrazione sia tornata sui suoi passi, procedendo alla rettifica delle graduatorie con la decurtazione del relativo punteggio originariamente attribuito, con la consequenziale revoca, in molti casi, degli incarichi di supplenza conferiti.
Tuttavia, a ben vedere, non vi sono ragionevoli motivi per negare la valutazione di detti servizi.
La giurisprudenza pronunciatasi sulla questione, nella mancata valutazione dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale ha infatti ravvisato la violazione della normativa in materia di obbligo formativo, anche tenuto conto che il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Alla luce del complessivo quadro normativo vigente infatti, il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è costituito in un unicum dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Gli enti di formazione professionale accreditati presso le regioni costituiscono quindi uno dei due assi portanti del sistema del secondo ciclo di istruzione.
Il servizio prestato presso gli enti di formazione professionale, riteniamo quindi che vada valutato alla stregua del servizio prestato in scuole secondarie paritarie, che a sua volta dev’essere equiparato al servizio statale, e quindi valutato per intero, come abbiamo già evidenziato in un altro articolo.
Consigliamo pertanto, a tutti coloro i quali hanno prestato servizio presso gli enti di formazione professionale, di dichiarare nella domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto Ata tutti i servizi in questione, procedendo contestualmente ad impugnare innanzi al Tar Lazio il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 e le relative Tabelle di valutazione titoli, nella parte in cui non viene prevista alcuna possibilità di valutazione dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale.
È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…
Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…
Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…
Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…
Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…
La grammatica valenziale insegna a comprendere la struttura della frase ragionando sui legami tra parole,…