Pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità di aggiornamento delle graduatorie di istituto per il personale Ata e le relative domande potranno essere presentate in modalità telematica dal 22 marzo al 22 aprile 2021.
La giurisprudenza ha ravvisato una disparità di trattamento
Come avevamo già evidenziato in un precedente articolo, alla luce di una recente pronuncia del Tar Lazio, sembrano aprirsi concrete possibilità di avere riconosciuto per intero il punteggio per i servizi prestati presso la scuola paritaria.
Fino ad ora infatti, in seno alle graduatorie per il personale Ata, sia provinciali che di istituto, i servizi prestati presso la scuola paritaria sono sempre stati valutati la metà rispetto ai servizi prestati presso la scuola statale.
Secondo i Giudici amministrativi tuttavia, siffatta attribuzione al servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie di un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato in scuole statali, si porrebbe in contrasto con i principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione.
Occorre impugnare la nuova ordinanza e la tabella di valutazione titoli
Considerato tuttavia che anche in questa occasione, nonostante le chiare indicazioni della giurisprudenza, la tabella di valutazione titoli per l’aggiornamento delle graduatorie mantiene la valutazione al 50% dei servizi prestati presso la scuola paritaria, a chi volesse rivendicare la piena valutazione di detti servizi non resta che impugnare l’ordinanza e la relativa tabella, invocando i principi già enunciati dalla giurisprudenza in relazione alle graduatorie provinciali Ata, del tutto spendibili anche in riferimento alle graduatorie di istituto.