Si è aperta dal 22 marzo, e sarà attiva fino al prossimo 22 aprile, la funzione su Istanze On Line per l’inoltro delle domande di nuovo inserimento/conferma/aggiornamento delle graduatorie di istituto per i profili del personale Ata, e già si registra un boom di istanze nei primi giorni.
Restano tuttavia diversi punti controversi, tra i quali la valutabilità dei servizi prestati presso gli enti della Formazione Professionale.
E’ molto controversa infatti, e viene negata dall’Amministrazione, la valutabilità nelle graduatorie per il personale Ata della scuola statale dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale.
In numerosi casi, dopo l’iniziale valutazione di detti servizi, l’Amministrazione è infatti tornata sui suoi passi, rettificando le graduatorie e, spesso, revocando anche gli incarichi di supplenza conferiti.
Tuttavia, a ben vedere, non vi sono ragionevoli motivi per negare la valutazione di detti servizi.
La giurisprudenza pronunciatasi sulla questione, nella mancata valutazione dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale ha infatti ravvisato la violazione della normativa in materia di obbligo formativo, anche tenuto conto che il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Alla luce del complessivo quadro normativo vigente infatti, il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è costituito in un unicum dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Gli enti di formazione professionale accreditati presso le regioni costituiscono quindi uno dei due assi portanti del sistema del secondo ciclo di istruzione.
Riteniamo pertanto che il servizio prestato presso gli enti di formazione professionale vada valutato alla stregua del servizio prestato in scuole secondarie paritarie, che a sua volta dev’essere equiparato al servizio statale, e quindi valutato per intero, come abbiamo già evidenziato in un altro articolo.
Consigliamo pertanto, a tutti coloro i quali hanno prestato servizio presso gli enti di formazione professionale, di dichiarare nella domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto Ata tutti i servizi in questione, procedendo contestualmente ad impugnare innanzi al Tar Lazio il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 e le relative Tabelle di valutazione titoli, nella parte in cui non viene prevista alcuna possibilità di valutazione dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale.
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