È stato trasmesso con nota prot.n. 8921 dell’8 settembre 2014 il D.M. 717 del 5/9/2014 riguardante l’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale Ata.
Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e hanno validità per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.
La terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è elaborata a cura del dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della domanda di inclusione nelle graduatorie stesse da parte degli aspiranti. Ad ogni istituzione scolastica destinataria della domanda degli aspiranti è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura.
Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre una specifica domanda utilizzando gli appositi modelli allegati al decreto.
Non possono produrre domanda e, qualora l’abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al comma 3, per altro o altri profili professionali, di diversa provincia.
La domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia deve essere prodotta, in modalità cartacea, entro l’8 ottobre 2014.
La scelta delle istituzioni scolastiche viene, invece, effettuata esclusivamente con modalità online (previ registrazione e riconoscimento fisico), secondo modalità e tempi che saranno successivamente comunicati.
Ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l’insieme dei profili professionali per cui ha titolo. Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può includere o meno l’istituzione scolastica destinataria del modello di domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2).