Così ha deciso il Consiglio di Stato, nell’Adunanza Plenaria del 12 luglio 2011, n. 11, esprimendosi in merito alla richiesta di annullamento della sentenza del Tar del Lazio, sezione di Roma, concernente il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria I e II grado.
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Graduatorie dei docenti: la competenza è del Giudice ordinario
Nel caso di specie, un’insegnante di violino inserita nella terza fascia del personale docente di strumento musicale della scuola secondaria di primo grado della Regione Lazio, ha appellato la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto l’impugnazione della graduatoria definitiva di un istituto di Roma.
Il giudice di primo grado, seguendo l’orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 3399 del 13 febbraio 2008, ha declinato la giurisdizione, ritenendo sussistere quella del giudice ordinario.
In ordine alla problematica della individuazione del giudice competente sulle graduatorie provinciali delle scuole (un tempo permanenti, oggi ad esaurimento), per il Consiglio di Stato la questione va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una fattispecie in cui manca una procedura concorsuale in senso stretto; infatti, il caso di specie attiene all’accertamento del diritto di docenti già iscritti e deve pertanto ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale diretta all’assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.
Si tratta, invece, di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili; è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali.
Per tale ragione, la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.