Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione epunteggio. Tali liste devono però contenere solo i dati strettamente necessari all’individuazione del candidato.
Lo ha ribadito in Garante per la protezione dei dati personali, che ha recentemente pubblicato il Vademecum aggiornato “La scuola a prova di privacy”.
Quindi, negli elenchi pubblicati on-line è possibile indicare il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria.
Al contrario, non devono essere riportati dati non pertinenti, quali, ad es., i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Tale diffusione dei contatti personali incrementa, tra l’altro, il rischio di decontestualizzazione e di perdita di controllo sui dati e potrebbe, in taluni casi, esporre i lavoratori interessati a forme di stalking o a eventuali furti di identità.
Non è neanche possibile pubblicare informazioni attinenti allo stato di salute (ad esempio riferimenti ai benefici di cui alla legge 104/92).
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