Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la nota prot. n. 651 del 16 settembre 2004, avente per oggetto "D.M. n. 64 del 28 luglio 2004. Graduatorie di circolo e di istituto", precisa che la laurea in Scienze della formazione primaria non ha valore abilitante anche per le graduatorie del personale educativo. L’art. 5 della legge 53/2003, infatti, limita tale validità all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e, pertanto, i laureati in scienze della formazione primaria, ad indirizzo elementare, possono essere inseriti solo nella 3ª fascia delle graduatorie di istituto del personale educativo
Inoltre, i diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale conservano validità ai fini dell’insegnamento solo se conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.
La nota n. 651 del 16 settembre 2004 comunica che anche i titoli di studio comunitari, debitamente tradotti e certificati dalla competente autorità diplomatica italiana, danno diritto a punteggio come "altri titoli".
In considerazione del fatto che è in corso di definizione la validità delle lauree specialistiche di cui al D.M. n. 509/99, i docenti in possesso di tale titolo verranno inseriti con riserva nelle graduatorie di circolo e d’istituto. In presenza di altro titolo di accesso le lauree specialistiche conseguite verranno valutate come "altro titolo".
In "Ulteriori approfondimenti" il testo della nota n. 651 del 16/9/2004.