Categorie: Graduatorie

Graduatorie di istituto 2014/2017: ammessi anche gli stranieri

In ottemperanza della ordinanza n. 53/2015 del Tribunale ordinario di Milano con la quale è stata disposta parziale modifica del D.M. 353/2014 di aggiornamento delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014/17, il Miur ha trasmesso con nota prot. n.11922 il D.M. 223 del 16 aprile 2015 di modifica del suddetto decreto 353.

Il Tribunale ha applicato anche alle graduatorie in oggetto quanto stabilito dall’art. 38 del Decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013, il quale ha esteso la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche “ai familiari dei cittadini degli stati membri non aventi la cittadinanza dello stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini dei paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. “

A tali soggetti vanno assimilati, secondo quanto disposto dalla citata decisione, gli stranieri altamente qualificati titolari di “Carta blu UE” nonché i familiari non comunitari dei cittadini italiani.

Per garantire anche a questi soggetti parità di condizione con i cittadini italiani e comunitari, il Miur ha quindi disposto la riapertura dei termini (dal 30 aprile al 29 maggio 2015) per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/17.

Potranno presentare domanda esclusivamente le categorie di cui all’art. 38 del D. vo 165/2001, nonché i titolari di carta blu e i familiari non comunitari di cittadini italiani, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione alla data del 23 giugno 2014, data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria. Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati soltanto i titoli posseduti sempre alla data del 23 giugno 2014.

Ovviamente è necessario essere in possesso degli altri requisiti generali di ammissione e dei titoli di studio validi per l’accesso all’insegnamento richiesto, previsti dal

D.M. 353/2014. Occorre, inoltre, avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Le domande eventualmente già presentate da tali insegnanti e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, dovranno essere accolte e valutate. Inoltre, gli insegnanti di conversazione di lingua straniera (classe 3/C), appartenenti alle categorie di cui sopra, già inclusi in graduatoria di III fascia, non devono essere collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani.

Le istituzioni scolastiche dovranno pertanto rettificare tali posizioni esclusivamente sulla base del punteggio spettante.

Lara La Gatta

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