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Graduatorie di istituto, ancora chiarimenti dal Miur

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In risposta alle numerose segnalazioni riguardanti le difformità nella valutazione dei titoli inerenti la seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto, il Miur ha pubblicato la nota prot. n. 8479 del 27 agosto 2014, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti che vanno ad aggiungersi a quelli già forniti con le precedenti note del mese di agosto.

Tra i vari aspetti trattati, il Miur precisa che, per quanto riguarda la seconda fascia, il diploma magistrale è stato riconosciuto quale abilitazione, e va dunque valutato ai sensi del punto D.2 della tabella. L’attribuzione di ulteriori punteggi ai sensi del punto D.1, relativamente alla scuola primaria o dell’infanzia, è limitata a lauree almeno quadriennali. Non possono pertanto essere valutati ulteriori diplomi o lauree triennali. Sono ovviamente fatti salvi i casi espressamente indicati nella nota 4, con riferimento alla scuola secondaria. Il titolo di studio che costituisce titolo di accesso all’insegnamento non va valutato in quanto considerato come abilitazione. Sono da valutarsi, dunque, esclusivamente ulteriori titoli di studio.

Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia in possesso di una seconda laurea in Scienze della formazione primaria, hanno diritto a una valutazione del secondo titolo acquisito da condurre in analogia con quando disposto per ciò che concerne le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, ai sensi del punto A.4) lettera d) della tabella (punti 6).

Per quanto riguarda la terza fascia, il punto C.3 della Tabella si applica al personale diplomato limitatamente ai Diplomi di Perfezionamento di durata annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti), con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria.