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Graduatorie di istituto: come passare dalla III alla II fascia

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Nel compilare i modelli di domanda A1, A2 e A2 bis per la scelta della provincia e delle classi di concorso delle graduatorie di circolo e d’Istituto del personale docente ed educativo per le supplenze del triennio 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, è importantissimo ricordare che ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Decreto ministeriale n. 353 è motivo di esclusione da tali graduatorie, la ripresentazione, per la medesima fascia di appartenenza, di titoli culturali e di servizio già dichiarati in occasione della procedura del biennio 2009-2011 e del triennio 2011-2014, indipendentemente che siano stati oggetto di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda di inserimento in graduatoria per gli anni su citati.
In buona sostanza chi permane nella stessa fascia in cui era già presente per il triennio precedente e per il biennio ancora precedente, non deve, pena l’esclusione dalle graduatorie, ridichiarare nuovamente i titoli già dichiarati. Ci si deve limitare a riportare solamente il punteggio pregresso assegnato dalla scuola polo del triennio appena concluso.
Cosa differente invece e per chi passa dalla terza fascia alla II fascia. Infatti chi nel frattempo ha acquisito un titolo abilitante all’insegnamento o come nel caso dei diplomati magistrale entro il 2001-2002, ha avuto il riconoscimento del valore abilitante di questo diploma, e quindi potrà passare se lo desidera dalla terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto alla più quotata seconda fascia, dovrà ridichiarare nuovamente tutti i titoli dichiarati quando erano stati inseriti nella III fascia.
Il riferimento normativo di quanto appena scritto è sempre il decreto ministeriale n. 353 del 23 maggio 2014. Infatti all’art.4 comma 9 di tale decreto è riportato quanto segue: “Gli aspiranti già iscritti nel triennio precedente nelle graduatorie di III fascia e che, per il nuovo triennio, chiedono l’inserimento in II fascia, devono, in ragione della diversità delle relative tabelle di valutazione, riproporre, oltre ai nuovi titoli e servizi, tutti i titoli e servizi dichiarati nei trienni e bienni precedenti”.
Dunque deve essere chiaro che la dichiarazione dei titoli di servizio e culturali già dichiarati in precedenza è vietata soltanto a chi permane nella III fascia, mentre è consentita liberamente a chi passa dalla III alla II fascia in ragione di uno status di abilitato.