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Graduatorie di istituto, obbligatori i 24 cfu anche per la terza fascia [VIDEO]

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre scorso la legge 20 dicembre 2019, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

Il video a cura di Dino Caudullo, avvocato patrocinante in Cassazione, esperto in diritto scolastico.

Tra le diverse novità introdotte dal decreto legge 126/2019, oltre quelle in materia di reclutamento a tempo indeterminato tramite concorso straordinario ed ordinario, su cui torneremo nei prossimi giorni con un apposito approfondimento, porremo l’attenzione su una disposizione della legge che apporta modifiche al sistema delle graduatorie di istituto per il personale docente.

In particolare, in sede di conversione in legge, è stato introdotto l’art.1 quater al decreto legge 126/2019, il quale dispone che in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune sulla scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 ossia i 24 crediti formativi.

Ricordiamo infatti che con uno dei decreti attuativi della L.107, D.Lvo 59/2017, è stato previsto che per la partecipazione al concorso ordinario a cattedre occorre

– il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso

oppure il possesso congiunto di:

– laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

– 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per i posti di insegnante tecnico pratico, i cosiddetti Itp, viene invece richiesto quale titolo di accesso al concorso

– il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso

oppure il possesso congiunto di:

– laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

– 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Alla luce dell’emendamento approvato in sede di conversione del DL 126/2019 quindi, in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto, per i nuovi inserimenti sarà richiesto quale titolo di accesso il possesso di laurea congiunto al possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Considerato quindi che si attende l’aggiornamento delle graduatorie di istituto per la tarda primavera, non rimane molto tempo per acquisire i 24 CFU onde poter richiedere l’inserimento in terza fascia.

Altro elemento di indubbio interesse è anche la modifica del sistema di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

L’art. 1 quater del D.L. 126/2019, modificando la disposizione di carattere generale di cui all’art.4 comma 6 della L.124/99, dispone infatti che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, le nuove graduatorie provinciali per le supplenze.

Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, il D.L. 126/2109 prevede quindi la costituzione di specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso, ed una apposita per i posti di sostegno, da utilizzarsi in subordine alle graduatorie ad esaurimento per il conferimento degli eventuali posti residui per incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Quindi per il conferimento degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche verranno utilizzate le Gae e, se residuano posti da assegnare fino al 31 agosto o fino al 3 giugno, verranno utilizzate queste nuove graduatorie provinciali, gestite sempre dagli uffici scolastici territoriali.

A loro volta, i docenti inseriti in queste nuove graduatorie provinciali, potranno indicare, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della medesima provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

Dino Caudullo

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