Questo è uno dei chiarimenti contenuti nella nota prot. n. 617 del 26 gennaio 2012, con la quale il Miur ha fornito anche altre precisazioni su ulteriori aspetti riguardanti la medesima procedura e in particolare sull’attribuzione del punteggio.
Nelle allegate tabelle al D.M. 104/2011 – sottolinea il Miur – l’espressione letterale “(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)” va intesa nel senso che il calcolo (punteggio) della durata di uno o più periodi di servizio sia riferito esclusivamente ad anno scolastico. Qualora dovesse risultare una frazione di mese superiore a giorni 15, essa viene considerata mese intero e come tale valutata. Se, invece, la frazione di mese è pari o inferiore a giorni 15, essa non viene considerata mese intero e come tale non viene attribuito alcun punteggio, né tale residuo periodo di servizio può essere sommato ad altri servizi prestati in anni scolastici diversi.
Sempre in tema di punteggi, se il servizio è stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
Mentre, in tutti i casi e per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale, il punteggio è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli indipendentemente dall’anno scolastico in cui sia stato prestato il servizio.