Tra le misure introdotte dal decreto legge n.22 del 8 aprile, una in particolare ha destato non poche perplessità ed aperto un caldissimo dibattito.
L’art.2 comma 4 del decreto legge prevede, infatti, che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze, introdotte dal Decreto Scuola 126/2019, e di costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto sono rinviate al prossimo anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.
Per il prossimo anno scolastico 2020/2021, secondo le previsioni del DL 22/2020 continueranno ad avere efficacia, e quindi ad essere utilizzate per il conferimento delle supplenze, le graduatorie di istituto attualmente vigenti, compresi i relativi elenchi aggiuntivi che verranno aggiornati entro il prossimo 31 agosto (anche per i docenti in possesso del solo titolo di sostegno).
Anche le graduatorie ad esaurimento verranno aggiornate nell’anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.
Graduatorie istituto: sarà il caos?
Il prossimo anno scolastico quindi dovrebbe vedere, contemporaneamente e quindi con un ingorgo procedurale, l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, l’istituzione (per la prima volta) delle nuove graduatorie provinciali e la costituzione (ed aggiornamento) delle graduatorie di circolo e di istituto.
Il condizionale è tuttavia d’obbligo.
Subito dopo l’emanazione del DL 22/2020 si sono infatti sollevate numerose voci di protesta contro la decisione di rinviare al prossimo anno la costituzione e l’aggiornamento delle graduatorie di istituto e, a quanto pare, il Ministro forse vuole tentare di rimediare in sede parlamentare, in occasione della conversione in legge del decreto.
Tuttavia, come evidenziato dallo stesso Ministro, sembrano sussistere problemi di natura tecnica ad ostacolare la fattibilità dell’operazione in questa fase emergenziale, che depone per evitare di far riversare migliaia di lavoratori nelle scuole per presentare ed elaborare le domande.
La soluzione, secondo il Ministro, sarebbe quella di accelerare sulla provincializzazione delle graduatorie prevista dal DL 126/2019, cosa che, però, richiederebbe l’emanazione di un apposito regolamento attuativo.
Ricordiamo che il Decreto scuola ha previsto la costituzione di specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso, ed una apposita per i posti di sostegno, da utilizzarsi in subordine alle graduatorie ad esaurimento per il conferimento degli eventuali posti residui per incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Quindi per il conferimento degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche verranno utilizzate le Gae e, se residuano posti da assegnare fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, verranno utilizzate queste nuove graduatorie provinciali, gestite sempre dagli uffici scolastici territoriali.
A loro volta, i docenti inseriti in queste nuove graduatorie provinciali, potranno indicare, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della medesima provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
Al momento quindi, la situazione è di totale stallo, fatte salve eventuali novità da parte del Parlamento in sede di conversione del decreto legge 22.
Il rinvio al prossimo anno della costituzione ed aggiornamento delle graduatorie di istituto, determinerebbe conseguenze molto gravi in danno delle migliaia di docenti che, nell’ultimo triennio, hanno lavorato con le supplenze temporanee ed hanno cercato di incrementare il loro punteggio acquisendo anche nuovi titoli culturali.
Si tratterebbe di una beffa anche per altre migliaia di aspiranti che, muniti del titolo di studio, hanno conseguito i 24 CFU integrativi per poter ottenere l’inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto.
Difatti, l’art.1 quater del DL 126/2019 dispone che, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, per i nuovi inserimenti nella terza fascia delle graduatorie per posto comune sulla scuola secondaria è richiesto il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso, oppure il possesso di laurea congiunto al possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Migliaia di aspiranti avevano quindi fatto la corsa al conseguimento dei 24 CFU, per poter ottenere l’inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto, sperando di iniziare a lavorare nella scuola già dal prossimo mese di settembre.
Il rinvio previsto dal DL 22/2020, qualora dovesse essere confermato in sede di conversione in legge, non farà altro che aggravare la già drammatica situazione economica e lavorativa in atto, e rendere ancor più difficoltoso il regolare avvio del nuovo anno scolastico, tenuto conto che, con molta probabilità, per garantire la regolarità delle lezioni con il mantenimento delle distanze in classe, sarà necessario un numero superiore di docenti.
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