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Graduatorie docenti e ATA, no del Garante alla pubblicazione di dati non necessari come numeri di telefono o indirizzi

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Il Garante per la protezione dei dati personali in diverse occasioni ha espresso il proprio parere in merito ai reclami di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l’illecita pubblicazione, da parte degli istituti scolastici, di dati non pertinenti all’interno delle graduatorie rese disponibili sui siti scolastici.

Nel Vademecum “La scuola a prova di privacy”, l’Autorità riepiloga i principali aspetti che le scuole devono tenere presenti, per non incorrere in sanzioni.

Cosa si può pubblicare

Nelle graduatorie pubblicate on-line è possibile indicare il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria.

Cosa non si può pubblicare

Al contrario, non devono essere riportati dati non pertinenti, quali, ad es., i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Tale diffusione dei contatti personali incrementa, tra l’altro, il rischio di decontestualizzazione e di perdita di controllo sui dati e potrebbe, in taluni casi, esporre i lavoratori interessati a forme di stalking o a eventuali furti di identità.

Non è neanche possibile pubblicare informazioni attinenti allo stato di salute (ad esempio riferimenti ai benefici di cui alla legge 104/92).

La faq del Garante

Anche in un’apposita faq pubblicata nella pagina dedicata alla privacy nelle scuole il Garante ha risposto alla seguente domanda:

Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?

Questa è la risposta:

Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.