Il Garante per la protezione dei dati personali in diverse occasioni ha espresso il proprio parere in merito ai reclami di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l’illecita pubblicazione, da parte degli istituti scolastici, di dati non pertinenti all’interno delle graduatorie rese disponibili sui siti scolastici.
Nel Vademecum “La scuola prova di privacy”, l’Autorità riepiloga i principali aspetti che le scuole devono tenere presenti, per non incorrere in sanzioni.
Nelle graduatorie pubblicate on-line è possibile indicare il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria.
Al contrario, non devono essere riportati dati non pertinenti, quali, ad es., i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Tale diffusione dei contatti personali incrementa, tra l’altro, il rischio di decontestualizzazione e di perdita di controllo sui dati e potrebbe, in taluni casi, esporre i lavoratori interessati a forme di stalking o a eventuali furti di identità.
Non è neanche possibile pubblicare informazioni attinenti allo stato di salute (ad esempio riferimenti ai benefici di cui alla legge 104/92).
Anche in un’apposita faq pubblicata nella pagina dedicata alla privacy nelle scuole il Garante ha risposto alla seguente domanda:
Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?
Questa è la risposta:
Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.
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