Le modifiche consistono nella azzeramento dell’applicazione dei nuovi criteri, per i servizi già acquisiti a sistema nelle graduatorie dell’anno scorso. E ciò comporterebbe che le nuove regole si applicherebbero solo al sevizio maturato nell’anno in corso 2003/2004.
Il sen. Asciutti, ha proposto, inoltre, di limitare la possibilità di far valere il servizio non specifico solo nell’ordine di scuola cui si riferisce (materne, elementari ed educativi/secondarie di primo e secondo grado). E ha proposto anche di spostare il termine per le assunzioni dal 31 luglio al 20 agosto. Per quanto riguarda la supervalutazione del servizio di montagna, le modifiche proposte riguardano il criterio di individuazione della sede. Asciutti ha proposto che il raddoppio del punteggio venga attribuito solo ai docenti che hanno materialmente insegnato in una sede scolastica posta, effettivamente, oltre i 600 metri di altezza e non a tutte le sedi dell’istituzione scolastica.
Lo slittamento del termine per la discussione contribuisce ad aumentare il clima di incertezza tra gli addetti ai lavori. E nel frattempo gli Uffici scolastici provinciali dovranno continuare a lavorare con le regole attualmente in vigore. Con il rischio, peraltro, di fare un lavoro inutile.
Ecco il testo degli emendamenti:
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis.
(Norme di interpretazione autentica)
1. Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola".
8.0.201
Asciutti
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis.
(Norme di interpretazione autentica)
1. L’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004".
8.0.2 (La Commissione) Dopo larticolo, inserire il seguente:"Art. 8-bis. (Disposizioni relative al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
1. Per l’anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004".