Non sembra esserci proprio pace per le graduatorie ad esaurimento. Dopo la “blindatura” imposta dal Miur nell’ultimo quinquennio, sembrava che dovessero finalmente essere destinate allo sfoltimento progressivo. Ma diversi fattori – tra cui la riforma delle pensioni, che ha prodotto un ulteriore rallentamento del turno over – hanno vanificato questo processo. Il risultato è che ad oggi sono oltre 250mila i docenti precari che vi rimangono inseriti. Sempre con l’ambizione di essere convocati almeno per una supplenza annuale. E, nella migliore delle ipotesi, per l’immissione in ruolo.
Ora, nella prima domenica di maggio, veniamo a conoscenza di una notizia che rischia di portare il numero di iscritti nelle circa cento liste di attesa provinciali ad una quota addirittura vicina al record, toccato nel 2007, di 300mila iscritti. A fornirla è l’Anief, che a distanza di quasi tre anni dall’impugnazione della Legge 167/2009, che nell’estate del 2010 ha dato il là alla cancellazione di oltre 30mila docenti già assunti a tempo indeterminato (tranne quelli di Religione), ha raccolto i frutti del suo ricorso: la sezione terza bis del Tar del Lazio, con l’ordinanza di remissione n. 3309 pubblicata il 2 aprile 2013, ha infatti accolto i due appelli presentati nel 2010 dallo stesso sindacato, attraverso gli avvocati Ganci e Miceli, e sollevato alla Consulta questione pregiudiziale per violazione di cinque articoli della Costituzione (3, 4, 35, 51 e 97). Ponendo quindi fortissimi dubbi sulla cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento, avvenuta il 1° settembre 2010, di circa 31mila docenti già di ruolo.
La sentenza del Tar, che arriva dopo la n. 41/11 che aveva già cancellato il c. 4 ter, art. 1 della Legge 167/09 voluto dal ministro Gelmini, mette ora a forte rischio il c. 4 quinquies della stessa legge di conversione n. 167 del 24 novembre 2009: per il tribunale amministrativo la norma che ha posto le premesse per l’eliminazione delle graduatorie ad esaurimento di decine di migliaia di docenti, “appare il frutto più di scelte politiche contrastanti con principio meritocratico di inclusione nelle graduatorie, che non piuttosto rivolte a eliminare discriminazioni o a promuovere il lavoro di docente su tutto il territorio nazionale”.
L’Anief, da canto suo, ha sempre ritenuto “quella norma illegittima, perchè la sua attuazione non avrebbe risolto il problema del precariato: il passaggio da un ruolo all’altro tramite scorrimento delle graduatorie, infatti, non fa perdere alcun posto di lavoro perché libera un posto e ne assegna un altro. Avrebbe invece reso nullo, di fatto, il superamento di una prova concorsuale e il relativo titolo abilitante, ovvero annullato un titolo legittimamente acquisito”.”.
Il Miur, invece, incurante delle memorie presentate dal sindacato nelle audizioni presso le Commissioni referenti durante l’esame del decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009, dal 1° settembre 2010 ha disposto il depennamento automatico di quei 31mila prof già di ruolo dalle graduatorie. Benché in possesso di abilitazioni per altre classi di concorso o ordini di scuola.
Per il Tar Lazio, invece, l’art. 1, c. 4 quinquies della L. 167/09 violerebbe una serie di articoli della Costituzione. Tra i vari, spicca il non rispetto dell’art. 3, comma 1, riassunto, sempre dall’Anief nella “disparità di trattamento tra gli stessi insegnanti (i docenti di religione non sono cancellati dalle Gae come non sono cancellati dalle graduatorie di merito i docenti assunti dalle GaE) e tra cittadini dello Stato (i dipendenti pubblici in ruolo presso altri comparti non sono cancellati dalle GaE)”.
Per Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola, siamo di fronte “all’ennesima conferma di come la cultura giuridica guida la nostra azione sindacale. L’ordinanza conferma la denuncia che fin dall’inizio abbiamo espresso nei confronti di un intervento legislativo disorganico, pasticciato e illogico, attuato contro gli interessi del Paese e in tutta fretta soltanto per ostacolare le sentenze della magistratura che vedevano l’amministrazione soccombente”.
Ora, prima che si esprima definitivamente la Consulta, l’Anief invita tutto il personale docente di ruolo cancellato d’ufficio dal 1° settembre 2010 dalle graduatorie ad esaurimento e che può dimostrare ad avere avuto o avere ancora diritto, per scorrimento, ad un incarico a tempo indeterminato o ordine di scuola, ad instaurare il contenzioso presso il giudice del lavoro.