Al termine delle trasformazioni delle nomine da tempo determinato a tempo indeterminato dei docenti che hanno superato positivamente il percorso annuale di formazione e prova e, la successiva prova disciplinare, secondo quanto previsto dall’art. 9 bis del decreto 73 del 25 maggio 2021, gli uffici scolastici territoriali conferiscono gli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23 con modalità informatizzata.
Accantonati i posti da destinare alla trasformazione da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato dei docenti assunti nel 2021/2022, qualora non fosse stata effettuata la modifica del contratto, si procede al conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Le supplenze fino al 31 agosto e fino al 30 giugno saranno conferite dall’ufficio scolastico territoriale attingendo prioritariamente dalle GAE, esaurite le quali si procede dalle GPS prima fascia e seconda fascia. Qualora dovessero risultare esaurite le tre graduatorie suddette (GAE, GPS prima e seconda fascia) la procedura prevede l’utilizzo delle graduatorie d’istituto da parte dei Dirigenti Scolastici sia per eventuali supplenze annuali o al termine delle lezioni sia per le supplenze brevi.
In caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo.
Hanno diritto ad avere conferita la supplenza, i docenti che hanno presentato domanda finalizzata al conferimento degli incarichi con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.
I docenti inseriti in GAE e in GPS prima e seconda fascia entro il 16 agosto indicheranno le 150 sedi di organico relative a ciascun grado d’istruzione sia con preferenza sintetica sia analitica per la quale intendono concorre all’ottenimento della supplenza.
I docenti inseriti in GAE E GPS qualora non dovessero presentare la domanda volta a ricevere una supplenza non potranno ricevere incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico di riferimento, nella misura in cui la mancata presentazione costituisce rinuncia.
Gli aspiranti che nella presentazione della domanda non dovessero indicare delle sedi, classi di concorso o tipologie di posto, saranno considerarti rinunciatari per quanto non espresso e conseguentemente al proprio turno di nomina non potrà essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse. La suddetta rinuncia resta valida per l’anno scolastico di riferimento.
All’aspirante al quale è assegnata una supplenza sulla base delle preferenze espresse è obbligato all’accettazione della stessa, la mancata presa di servizio, comporta la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
L’aspirante che accettata la nomina e assunto servizio, dovesse abbandonare la supplenza perde il diritto per tutte le graduatorie, le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
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