Dopo la pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, il MI ha pubblicato l’avviso contenente le date per la presentazione delle domande per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto.
Fino al 31 maggio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.
Alla ordinanza sono allegate le tabelle di valutazione dei titoli.
La prima fascia è per gli aspiranti in possesso di:
La seconda fascia è per gli aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria precedente.
L’aspirante a supplenza può presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l’inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.
Le graduatorie provinciali di supplenza e di istituto serviranno, dall’anno scolastico 2022-23, per coprire le supplenze:
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
A seguito dello svolgimento di dette operazioni preliminari, all’istanza si accederà tramite un link diretto presente sulla home page del suddetto portale delle “Istanze on line”.
Gli aspiranti presenteranno istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.
Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia saranno graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A:
a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
e) prima fascia ITP, allegato A/5
f) seconda fascia ITP, allegato A/6
g) prima fascia sostegno, allegato A/7
h) seconda fascia sostegno, allegato A/8
i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;
j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.
Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
Il sistema carica in automatico alcune informazioni, che possono essere modificate. In proposito, il MI ha proposto alcune faq.
Il MI ha chiarito anche come vanno inseriti i 24 crediti formativi e in quale caso i 24 Cfu incidono sul servizio.
Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto.
La nota del ministero esplicita che “possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l’abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022″. Con alcune faq il MI ha fornito indicazioni su alcuni aspetti.
La scelta della provincia è sempre un’operazione complicata. Anche perché le province con molte disponibilità potrebbero essere prese d’assalto da tantissimi aspiranti e magari province con meno disponibilità potrebbero avere poche domande.
I candidati docenti dovranno prestare particolare attenzione all’articolo 14 sugli “Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro“. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. Sono previste delle sanzioni in caso di rinuncia o abbandono della supplenza.
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