Categorie: Graduatorie

Graduatorie III fascia Ata: risposte ai vostri quesiti

Rimandando ai precedenti interventi pubblicati sull’argomento, ci limitiamo solo a fornire qualche chiarimento.

Premesso che chiunque sia in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 717/2014 (anche se è inserito nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze per il personale docente) può presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Addetto alle Aziende Agrarie, Cuoco, Infermiere e Guardarobiere, evidenziamo che per l’accesso al profilo di Assistente tecnico, per il personale di nuovo inserimento, dovrà verificarsi il possesso del titolo di accesso, ossia di un diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori di cui all’Allegato C.

In ordine alla possibilità di chiedere il cambio di provincia per il personale già inserito nelle precedenti graduatorie, ci è stato chiesto ad esempio, se un aspirante iscritto sin dal 2008, con conferma nel 2011, nella III fascia Ata, per poter cambiare provincia rimanendo sempre in III fascia debba compilare anche l’allegato D4, ovvero la domanda di depennamento.

La possibilità di optare per un’altra provincia in effetti è riservata solo al personale inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e/o nell’elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico.

Invece, il personale già inserito nelle graduatorie di terza fascia per il triennio 2011/14, che vuole cambiare provincia, non dovrà compilare l’allegato D4, ma deve limitarsi compilare l’allegato D1 indicando la nuova provincia in cui chiede di essere inserito.

Il personale già inserito nelle graduatorie di III fascia del precedente triennio, deve peraltro prestare attenzione ad un altro particolare.

Infatti nel caso in cui detto personale intenda richiedere l’inclusione nelle nuove graduatorie esclusivamente per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, mantenendo il medesimo punteggio già posseduto, deve presentare l’apposita domanda di conferma (Allegato D2), (e per detti aspiranti restano validi, ai fini dell’ ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie).

Invece, sarà necessario presentare la domanda di inserimento (Allegato D1) nel caso in cui vi siano difformità (ad esempio nuovi titoli culturali e/o di servizio da aggiornare) rispetto alla domanda del precedente aggiornamento.

Questo è un passaggio molto delicato, in quanto in questo caso sarà necessario compilare nuovamente l’Allegato D1 in tutte le sue parti, indicando il profilo professionale prescelto e riportando interamente i titoli di accesso al profilo

professionale, tutti i titoli cultura e di servizio posseduti, eventuali titoli di preferenza (Allegato B), nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico (Allegato C).

Ricordiamo inoltre a tutti che è indispensabile, dopo l’invio mediante raccomandata o deposito presso l’istituzione scolastica dell’Allegato D1, inviare mediante procedura on line l’Allegato D3 per la scelta delle trenta istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie si chiede di essere inseriti.

Attenzione, perché anche il personale che era già inserito nelle graduatorie di III fascia del precedente triennio di validità dovrà necessariamente inviare una nuova istanza (Allegato D3) di scelta delle trenta istituzioni scolastiche, anche se non intende cambiarle rispetto a quelle scelte nel triennio precedente. Pertanto, anche in caso di conferma (Allegato D2), dovrà compilare ex novo, in tutte le sue parti, il modulo per la scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3).

La data di disponibilità dell’istanza da inviare via web (allegato D3) per la scelta delle sedi  sarà resa nota con apposito avviso, nonostante ciò consigliamo sin d’ora di effettuare la registrazione su Istanze on-line (o, se già effettuata in passato, di controllare le credenziali di cui si è in possesso).

Infatti, per l’utilizzo della modalità on-line, per il personale che non è già registrato, sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda: la fase di registrazione, che prevede anche il riconoscimento fisico presso un’istituzione scolastica a scelta dell’interessato e la fase di inserimento dell’istanza online da parte dell’utente tramite la sezione “Presentazione istanze on line – inserimento modello D3” presente sull’home page del sito www.istruzione.it, nella sezione “Istruzione”.

Qualora l’aspirante, che abbia presentato il modello D1 o D2, non inoltri il modello D3 di scelta delle istituzioni scolastiche, ad esso verrà attribuita come istituzione scolastica scelta ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, la sola ed unica scuola destinataria della domanda.

Altro aspetto da non sottovalutare sono le ipotesi di esclusione.

È prevista infatti l’esclusione dalla procedura nei confronti dei candidati che presentano il modello D1 in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, che presentano solo la domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche senza aver presentato la domanda di inserimento (modello D1) o di conferma (modello D2), che sono privi di qualcuno dei requisiti di accesso previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. 717/2014, che effettuano autodichiarazioni mendaci o producono certificazioni o autocertificazioni false.

Inoltre, la produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province oltre alla esclusione dalla procedura, comporta anche l’esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato e inserito.

 

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Dino Caudullo

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