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Graduatorie III fascia Ata: chi può presentare la domanda?

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Il D.M. n. 717 del 5 settembre 2014, trasmesso con nota prot. n. 8921 dell’8 settembre 2014 insieme a tutti gli allegati necessari, ha disposto che per l’inclusione o la conferma nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale Ata, da cui le scuole attingeranno per conferire le supplenze temporanee per il triennio 2014-2016, la domanda dovrà essere presentata, in modalità cartacea, entro il prossimo 8 ottobre.

L’istanza è unica per tutti i profili per i quali si vuole presentare domanda (assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico).

 

Quale modello?

La presentazione dell’allegato D1 riguarda coloro che vogliono iscriversi per la prima volta oppure per coloro che erano già iscritti, ma hanno nuovi titoli/servizi da dichiarare o chiedono l’inserimento in altri profili.

Devono, invece, presentare l’allegato D2 coloro che erano già inseriti nelle graduatorie del 2011 e devono soltanto confermare l’iscrizione e il relativo punteggio (pur potendo inviare la domanda ad una scuola/provincia diversa da quella del 2011).

 

 

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Oltre ai suddetti modelli, è prevista la presentazione anche di altri due allegati:

  • l’allegato D4 deve essere presentato, sempre in modalità cartacea, solo ed esclusivamente da parte di coloro che chiedono il depennamento da precedenti graduatorie in altra provincia (graduatorie permanenti – 24 mesi o graduatorie/elenchi ad esaurimento provinciali – II fascia)
  • l’allegato D3 di scelta delle istituzioni scolastiche (massimo 30) che dovrà essere trasmesso tramite Istanze on-line (non si conoscono però ancora tempi e modalità per la trasmissione, che verranno comunicati in un secondo tempo).

 

Titoli e requisiti di accesso

Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto o eventuali altri requisiti, come da tabella seguente:

 

Profilo professionale Titolo di studio oppure possedere il seguente requisito * oppure possedere il seguente requisito **
assistente amministrativo Diploma di maturità Essere già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) o negli elenchi provinciali ad esaurimento (D.M. 75/01) o nelle graduatorie d’istituto degli assistenti amministrativi Aver prestato servizio per almeno 30 giorni come assistente amministrativo (o profili corrispondenti nel passato) nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31/12/1999)
assistente tecnico Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda (Allegato C) Essere già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) o negli elenchi provinciali ad esaurimento (D.M. 75/01) degli assistenti tecnici o nelle graduatorie d’istituto (per le sole aree nelle quali è già incluso) Aver prestato servizio per almeno 30 giorni come assistente tecnico (o profili corrispondenti nel passato) nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31/12/1999)
cuoco Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina Essere già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) o negli elenchi provinciali ad esaurimento (D.M. 75/01) o nelle graduatorie d’istituto dei cuochi Aver prestato servizio per almeno 30 giorni come cuoco nei convitti statali
infermiere Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigentenormativa per l’esercizio della professione di infermiere Essere già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) o negli elenchi provinciali ad esaurimento (D.M. 75/01) o nelle graduatorie d’istituto degli infermieri Aver prestato servizio per almeno 30 giorni come infermiere nei convitti statali
guardarobiere Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda Essere già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) o negli elenchi provinciali ad esaurimento (D.M. 75/01) o nelle graduatorie d’istituto dei guardarobieri Aver prestato servizio per almeno 30 giorni come guardarobiere nei convitti statali
addetto alle aziende agrarie Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro-industriale o operatore agro-ambientale Essere già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) o negli elenchi provinciali ad esaurimento (D.M. 75/01) o nelle graduatorie d’istituto degli addetti alle aziende agrarie Aver prestato servizio per almeno 30 giorni come addetto alle aziende agrarie nelle scuole statali
collaboratore scolastico Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istitutoprofessionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. Essere già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) o negli elenchi provinciali ad esaurimento (D.M. 75/01) o nelle graduatorie d’istituto dei collaboratori scolastici Aver prestato servizio per almeno 30 giorni come collaboratore scolastico (o profili corrispondenti nel passato) nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31/12/1999).

 

* Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297 del 1994 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. n. 75 del 2001 e D.M. n. 35 del 2004 corrispondenti al profilo richiesto. Sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.

** Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

 

Chi non può presentare la domanda?

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 717 del 5 settembre 2014 non possono produrre domanda e, qualora l’abbiano prodotta, la stessa è da ritenersi non valida, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato,negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle correlate

graduatorie di istituto di prima o seconda fascia della stessa provincia o, per altro o altri profili professionali, di diversa provincia.

 

La richiesta di depennamento (allegato D4)

L’aspirante già inserito nelle suddette graduatorie, qualora voglia cambiare la provincia, deve presentare

domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, deve presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l’inserimento nella nuova provincia esclusivamente nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.

La domanda di depennamento deve essere presentata anche nel caso in cui l’aspirante è incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali, e voglia

cambiare la provincia. La richiesta di depennamento deve essere presentata per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, fermo restando l’obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia.

Come detto sopra, la richiesta di depennamento si effettua tramite la presentazione dell’allegato D4 e con la compilazione dell’apposita sezione “G” del modello D1.

La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall’aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.

L’istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dallo settembre dell’anno scolastico 2014/2015, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.

L’allegato D4, sottoscritto dall’aspirante, va inviato all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia nelle cui graduatorie lo stesso è inserito, sempre entro l’8 ottobre 2014.