Per come prevede la normativa scolastica, le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto per l’anno scolastico 2021/2022 vanno pubblicate dal 14 al 28 aprile.
Ai sensi dell’art.19, comma 4, del CCNI mobilità 2019-2022, il dirigente scolastico, riferito alle scuole di infanzia e primaria, competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità (13 aprile 2021), alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola. Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
Per quanto riguarda le graduatorie interne per l’individuazione dei docenti perdenti posto della scuola secondaria di I e II grado, ci si riferisce all’art.21, comma 3, del CCNI mobilità 2019-2022, in cui è disposto che i dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento (dal 14 al 28 aprile 2021), formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. La nota 1 degli artt.19 e 21 specifica che tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
Per la valutazione del punteggio delle graduatorie di Istituto si utilizza la tabella della mobilità d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
Alcuni docenti che si trovano in situazioni particolari e garantite dalle norme contrattuali potranno essere esclusi dalle suddette graduatorie. Ma chi sono i docenti che avrebbero il diritto ad essere esclusi dall’inserimento delle graduatorie interne? I primi ad essere esclusi sono i docenti non vedenti e quelli emodializzati, in seconda istanza sono esclusi i docenti disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ancora saranno esclusi il personale, non necessariamente disabile, che ha però bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia), espletabili unicamente nel centro specializzato che si trova nel comune dove è ubicata la scuola; sono ancora esclusi i docenti appartenenti alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94. L’esclusione dalle graduatorie interne è prevista anche per i docenti che assistono il coniuge, il figlio, il genitore, ma in questo ultimo caso, il figlio deve essere il referente unico che presta assistenza all’assistito in particolari condizioni previste dal contratto di mobilità, si è ancora esclusi dalla graduatoria interna se si assiste il fratello o sorella convivente con l’interessato, ma nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi in situazione di disabilità. L’esclusione dalle graduatorie interne del docenti che assistono il coniuge, il figlio e il genitore, in qualità di referente unico, si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2021/2022, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. In ultimo sono esclusi dalla graduatoria interna i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali, tale esclusione va applicata esclusivamente durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli Enti Locali.
Se un docente è stato trasferito a domanda volontaria senza alcuna precedenza in una scuola a partire dall’1 settembre 2020, nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari verrà accodato ai docenti che già erano titolari in quella scuola dagli anni precedenti. Questo accodamento non si applica ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, infatti questi docenti entreranno a pettine nella graduatoria interna, non si applica nemmeno ai docenti che pur essendosi trasferiti a domanda volontaria, sempre dall’1 settembre 2020, sono beneficiari di una tra le seguenti precedenze ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI mobilità, anche perché costoro saranno esclusi dalla graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
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