Nel calcolo delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, al massimo si possono valutare fino a 25 punti di titoli culturali. Per la precisione sono 22 punti di tioli culturali più 3 punti per avere svolto il commissario o presidente di commissione agli esami di Stato del 1998/199, 1999/2000 e 2000/2001.
Titoli valutabili nelle graduatorie interne
Per il calcolo del punteggio delle graduatorie interne di Istituto, da cui si individueranno i perdenti posto, si utilizzano le tabelle di valutazione della mobilità d’ufficio. Si usano tali tabelle proprio perché il movimento del perdente posto è di fatto quasi sempre un movimento d’ufficio o a domanda condizionata.
È utile sapere che per il calcolo del punteggio delle graduatorie di Istituto, oltre ai 12 punti del concorso ordinario e eventualmente ai 3 punti (uno per anno scolastico) per avere fatto, negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, gli esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità. Quindi si potranno accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali. Nella mobilità territoriale il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si hanno attribuiti 5 punti.
Tra i titoli generali c’è anche il Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011, per il quale vengono attribuiti punti 1, a condizione che il docente sia in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2), abbia frequentato il corso metodologico ed abbia sostenuto la prova finale. Invece sono attribuiti punti 0,5 ai docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento CLIL, che di fatto dà un livello di competenza B2, ed abbiano superato l’esame finale.