Categorie: Mobilità

Graduatorie interne dei docenti: già pubblicate in alcune scuole

A rigore di normativa le graduatorie interne d’istituto dei docenti, al fine di individuare i docenti perdenti posto, dovrebbero essere redatte e pubblicate dal dirigente scolastico entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. n. 32 del 28 febbraio 2014 per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari. La proroga concessa per la scadenza della presentazione della domanda, che sposta il termine fissato in ordinanza dal 29 marzo al 7 aprile, non proroga i termini massimi della pubblicazione delle graduatorie d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, che resta fissata entro il 13 aprile 2014. Infatti i 15 giorni successivi al 29 marzo scadono proprio la seconda domenica di aprile. 
Siamo a conoscenza di alcune scuole che con solerzia e tempismo hanno già redatto e pubblicato dette graduatorie interne provvisorie. Nel frattempo è stata pubblicata dal Miur la circolare sugli organici e la nota ministeriale sulle classi di concorso atipiche, che si intersecano proprio con il lavoro di redazione delle suddette graduatorie interne d’Istituto. Si ricorda che avverso tali graduatorie, che spesso presentano nella fase provvisoria errori di calcolo dei punteggi, è consentito fare ricorso. 
Quali sono i tempi per ricorrere e quale è la normativa di riferimento? 
É tutto scritto chiaramente nell’art.12 del CCNI sulla mobilità del 26 febbraio 2014. 
Tale norma si riferisce nel complesso al contenzioso che il docente inserito nella graduatoria può fare avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità competenti, quali l’ufficio scolastico territoriale, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. 
I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. 
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Nell’art. 12 riferito al contenzioso c’è anche il comma 2, che entra nello specifico delle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti. 
In questo comma si spiega che nel caso non dovesse venire accolta dall’Amministrazione il ricorso avverso alla graduatorie provvisorie, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. In buona sostanza se il dirigente scolastico rigetta il ricorso del docente e conferma la graduatoria come atto definitivo, bisognerà proseguire il ricorso rivolgendosi direttamente al giudice del lavoro competente, che deciderà chi ha torto e chi ragione. 
Molti docenti si scoraggiano ad affrontare la strada del ricorso rivolgendosi al giudice del lavoro, ma le statistiche dicono che, quando l’insegnante percorre questa strada, al 75% gli viene riconosciuto il punteggio dovuto, e soltanto per il 25% è l’Amministrazione ad uscirne vincente. Questo è indice che alcune scuole redigono queste graduatorie frettolosamente e in malo modo. Sarà incompetenza o dolo? Questo non è dato saperlo.

Lucio Ficara

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