Alcuni docenti ci scrivono chiedendoci spiegazioni sul calcolo del punteggio delle graduatorie interne d’Istituto per i docenti perdenti posto. A volte si riscontrano degli errori sulle auto dichiarazioni.
ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE INTERNE DEI DOCENTI PER INDIVIDUARE I PERDENTI POSTO
Mentre la mobilità territoriale e quella professionale dei docenti vengono elaborate dalla piattaforma digitale Istanze Online, quindi il calcolo del punteggio è fatto dalla macchina, per quanto riguarda l’acquisizione dei dati e, in alcuni casi, anche il calcolo del punteggio delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, viene fatta ancora manualmente.
In buona sostanza per la compilazione delle graduatorie interne di Istituto fatte per individuare i docenti soprannumerari, i dirigenti scolastici consegnano ai docenti una scheda, che molto spesso è diversa da scuola a scuola, in cui i docenti compileranno, consapevoli delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, così come modificato ed integrato dall’art.15 della legge 16/01/2003, le sezioni di anzianità del servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli generali.
Si tratta di una autodichiarazione dove lo stesso docente si attribuisce anche un punteggio, che poi dovrebbe essere controllato e validato dalla segreteria della scuola prima della pubblicazione delle stesse graduatorie.
Questo modo di raccogliere dati e calcolare i punteggi dei docenti da graduare, genera, in alcuni casi errori non soltanto di punteggio, ma anche di posizione all’interno della medesima graduatoria.
CLASSICI ERRORI SUL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELLE GRADUATORIE INTERNE
L’errore più classico che viene fatto nel punteggio delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto è quello della valutazione del pre-ruolo. In tal caso i docenti si attribuiscono un punteggio di 3 punti per ogni anno scolastico, mentre invece, come stabilito dalla nota 4 del CCNI della mobilità 2018/2019, il punteggio del servizio pre ruolo è calcolato per intero nei primi 4 anni, ovvero 3 punti, mentre si danno 2 punti ad anno scolastico dal quinto anno di pre ruolo in poi.
In buona sostanza, per quanto riguarda le graduatorie interne, il punteggio dell’anzianità del servizio è calcolato sulle tabelle della mobilità d’ufficio e non su quelle della mobilità volontaria.
Un altro classico errore è quello di attribuire la continuità dell’anzianità di servizio nell’attuale scuola di titolarità e di conseguenza quella della sede (comune) a partire dal quarto anno di servizio nella medesima istituzione scolastica. Si ricorda che per la mobilità d’ufficio e di conseguenza per le graduatorie di Istituto per individuar ei docenti perdenti posto, il punteggio della continuità del servizio si applica già a partire dal secondo anno e si calcola 2 punti per ogni anno scolastico fino al quinquennio e tre punti per ogni anno scolastico oltre il quinquennio.
Altra disattenzione è il limite massimo del punteggio dei titoli generali che non potrebbe superare i 25 punti complessivi (compreso dei 12 punti per il superamento di un pubblico concorso). Capita che a volte vengano valutati 12 punti concorsi riservati o titoli abilitanti o ancora concorsi ordinari per insegnamenti di grado o ordine inferiore.
COME RECLAMARE AVVERSO LA GRADUATORIA INTERNA (MODELLO RECLAMO)
Il reclamo avverso le graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari è previsto ai sensi dell’art.17 comma 1 del CCNI mobilità, in cui si ricorda che avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
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