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Una docente di un Liceo X, trasferita d’ufficio o a domanda condizionata nel Liceo Y dello stesso Comune o anche di un Comune diverso, anche se non dovesse richiedere il rientro nella scuola X di precedente titolarità per effetto del diritto di precedenza previsto dal punto II e V dell’art.13, comma 1 del CCNI mobilità 2025-2028, ha diritto ad essere inserito a pettine nella graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto del Liceo Y.
Graduatorie interne di Istituto 2025/2026
Bisogna sapere che per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Le norme sulla composizione delle graduatorie di Istituto del CCNI mobilità 2025-2028, specificano che i docenti trasferiti in una data scuola dal precedente primo settembre, cioè nel caso specifico dall’1 settembre 2024, per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse, entrano a pettine ( quindi con la propria posizione e il proprio punteggio) nella graduatoria di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto della nuova scuola. Non esiste l’interpretazione normativa che tali docenti vengano relagati in coda alla graduatoria come avviene invece per i docenti trasferiti nella medesima scuola a domanda volontaria.
È necessario specificare che anche se il docente trasferito a domanda condizionata, non dovesse esercitare il diritto di precedenza per rientrare, con la mobilità 2025/2026, nella scuola di precedente titolarità, non dovrà essere collocato in coda alla graduatoria di Istituto ma dovrà restare collocato a pettine nella graduatoria di Istituto con il suo punteggio e il diritto di essere graduato nella giusta posizione.
Le norme suddette, valide sia per la scuola dell’infanzia e primaria e sia per la scuola secondaria di I e II grado, sono specificate nel CCNI della mobilità 2025-2028.
Bisogna specificare bene anche un’altra cosa importante. Qualora il docente trasferito a domanda condizionata nel Liceo Y dall’1 settembre 2024, dovesse richiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità con precedenza (nel decennio successivo), e venisse accontentato in altre preferenze (successive a quella della scuola di rientro) espresse in domanda, allora si troverebbe accodato nella graduatoria di Istituto del prossimo anno scolastico.