Sono un docente entrato in ruolo con la legge 107/2015 e sono titolare su ambito. Ho un incarico triennale in una scuola. Ho diritto ad essere inserito nella graduatoria interna della scuola?
A tal riguardo sul web si leggono dichiarazioni di alcuni sindacalisti che scrivono: ”chi è stato stabilizzato dopo la legge 107 ed stato inserito nell’organico potenziato rimane in quella scuola per tre anni ma non rientra nelle graduatorie d’istituto. Diverso invece è il caso di chi è a tempo indeterminato prima della 107”.
Ci riferiscono che tale tesi sia stata sostenuta da un sindacato non firmatario del contratto di mobilità, ribadita anche in alcuni seminari su specifiche questioni scolastiche e sulla disamina della legge 107/2015.
Per la verità si tratta di una bufala che non ha consistenza normativa, le cose sono ben diverse e i docenti sono tutti, a prescindere se titolari di scuola o titolari su ambito con incarico triennale, inseriti nelle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Infatti nello specifico leggendo bene il contratto della mobilità 2017/2018, all’art.21 comma 3 e art.19 comma 4, si legge chiaramente che il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale.
In buona sostanza i dirigenti scolastici sono obbligati ad inserire nella graduatoria interna di Istituto sia i docenti titolari della scuola, sia i docenti incaricati triennalmente ma titolari di ambito.
Non esiste nessuna disparità giuridica tra chi è entrato in ruolo dopo l’approvazione della legge 107 e chi lo era già prima. Infatti i docenti entrati in ruolo dopo l’approvazione della legge 107/2015, hanno potuto fare domanda di mobilità su scuola, acquisendo la titolarità presso una istituzione scolastica, mentre i docenti titolari di scuola già da prima della legge 107/2015, hanno potuto, se lo hanno ritenuto necessario, passare ad essere titolari di ambito e incaricati triennalmente.
Il contratto di mobilità addirittura prevedeva per i perdenti posto il trasferimento d’ufficio su scuola. Infatti nel contratto della mobilità attualmente vigente è scritto:”Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d’ufficio in una scuoladell’ambito di titolarità”
La legge 107/2015 in nessuno dei suoi commi vieta l’inserimento nelle graduatorie d’Istituto dei docenti incaricati triennalmente in una scuola e il contratto sulla mobilità ha evidentemente, sin dall’inizio,posto delle limitazione al comma 73 dell’art.1 della legge 107.
Per cui almeno fino ad oggi, in attesa della riscrittura del Testo Unico della scuola e del rinnovo del contratto collettivo nazionale, le norme vigenti impongono la presenza di tutti i docenti all’interno delle graduatorie d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
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