Un docente di ruolo con un’anzianità di 35 anni, dei quali 15 svolti come docente precario e 20 come docente di ruolo, ci chiede come mai nelle graduatorie interne di Istituto per il servizio di ruolo gli vengono riconosciuti 120 punti, ovvero 6 punti per ogni anno scolastico, mentre per i 15 anni di preruolo solamente 34 punti, ovvero meno di 3 punti per ogni anno scolastico. Tale docente ci chiede se questo modo di calcolare il punteggio degli anni di servizio preruolo è legittimo oppure se è possibile ricorrere contro quella che sembrerebbe essere una vera e propria decurtazione del punteggio del servizio.
Nella mobilità volontaria il servizio di ruolo, prestato in altro ruolo oppure prestato come preruolo (per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o per un intero secondo quadrimestre dall’1 febbraio fino agli scrutini finali), viene calcolato 6 punti per ciascun anno scolastico.
Nell’esempio del docente con 35 anni di servizio, 20 anni prestati nel ruolo di attuale titolarità, e 15 anni prestati come pre-ruolo, vengono assegnati, ai fini della mobilità a domanda volontatia, 210 punti per i titoli di servizio. Questo ovviamente sei i 35 anni sono calcolati escludendo l’anno scolastico in corso.
Per il calcolo del punteggio per la mobilità d’ufficio, l’anzianità del servizio viene calcolata a danno di chi ha più anni di precariato o di altro ruolo, arrivando addirittura ad assegnare solo 2 punti ad anno scolastico.
Il docente dell’esempio precedente che con 35 anni di servizio, 20 di ruolo nell’attuale titolarità e 15 di preruolo, che a domanda volontaria aveva assegnati 210 punti di anzianità del servizio, nella mobilità d’ufficio si ritrova ad avere 120 punti per i 20 anni di ruolo e 34 punti per i 15 di preruolo, in buona sostanza il docente nella mobilità d’ufficio ha un totale di anzianità di servizio pari a 154 punti. Una differenza notevole di 56 punti, tale decurtazione del punteggio, effettuato dall’ufficio scolastico provinciale o dal dirigente scolastico (in caso di graduatorie interne), potrebbe causare un peggiore sede di trasferimento d’ufficio o anche l’individuazione errata del perdente posto.
Per la mobilità d’ufficio oppure a domanda condizionata e ai fini della compilazione delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione del perdente posto, ogni anno di servizio di ruolo del docente vale sempre 6 punti, mentre il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per gli anni successivi al quarto.
Bisogna anche specificare che nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Con riferimento alla suddetta clausola la Corte di Giustizia ha statuito che “nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell’accordo quadro” (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06). Secondo la Corte il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Per quanto suddetto appare ovvia e di buon senso la parità del punteggio del servizio preruolo dei docenti con quello di ruolo anche nella mobilità di ufficio e nelle graduatorie interne di Istituto.
La sindacalista della Gilda Insegnanti Antonietta Toraldo, che si occupa nello specifico della parte contrattuale…
Entro la fine del 2024, gli aspiranti docenti iscritti ai percorsi universitari accademici autorizzati dal…
Anche quest'anno sono stati resi noti i risultati della classifica Eduscopio 2024, la rilevazione annuale curata…
Ormai è ufficiale: empatia, gestione delle emozioni e dello stress saranno insegnerate a scuola. Si…
Nella seduta del 12 novembre scorso il CSPI aveva espresso il parere sullo schema di…
La madre della ragazza di quindici anni trovata morta impiccata nella casa di campagna della…