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Graduatorie interne di Istituto, non sempre i trasferiti in una scuola sono accodati e perdono i punti della continuità del servizio

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Una nostra lettrice, docente trasferita dall’1 settembre 2023 da una scuola X ad una scuola Y della stessa provincia perchè soprannumeraria, ci chiede se nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti perdenti posto sarà collocata in coda e se perderà il punteggio della continuità del servizio accumulato per 8 anni di permanenza nella scuola X.

Composizione delle graduatorie interne di Istituto

È utile sapere che se un docente è stato trasferito a domanda volontaria senza alcuna precedenza in una scuola a partire dall’1 settembre 2023, nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno 2024/2025 verrà accodato ai docenti che già erano titolari in quella scuola dagli anni precedenti.

Non saranno accodati nelle graduatorie interne di Istituto i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, infatti questi docenti entreranno a pettine nella graduatoria interna, il suddetto accodamento non si applica nemmeno ai docenti che pur essendosi trasferiti a domanda volontaria, sempre dall’1 settembre 2023, sono beneficiari di una tra le seguenti precedenze ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI mobilità 2022-2025, anche perché costoro saranno esclusi dalla graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

Individuare i perdenti posto dalla graduatoria

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, l’art.19, comma 7 del CCNI mobilità 2022-2025 specifica che per individuare i perdenti posto dalla graduatoria prima saranno da considerare in soprannumero i seguenti docenti:

  1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal
    precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
  2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di I e II grado, l’individuazione dei docenti soprannumerari avviene con il seguente ordine:

  1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal
    precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
  2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici
    precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
    In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Quando i punti della contiunità non si perdono

Il docente soprannumerario, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla scuola X alla scuola Y della medesima provincia, non solo non viene accodato nella graduatoria interna di Istituto, ma mantiene per 8 anni (a partire dall’anno successivo) sia il diritto a rientrare nella scuola X con precedenza e sia il diritto a conservare per 8 anni il punteggio della continuità maturata nella scuola X e trasferita per intero nella graduatoria della scuola Y. Il punteggio di continuità maturato per essere stato titolare nella scuola X per 8 anni è di punti è di 19 punti.