Nel corso dell’appuntamento di mercoledì 23 marzo de “La Tecnica risponde live” dedicato alle graduatorie interne d’istituto, l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico, ha affrontato un tema specifico ovvero quale categoria è esclusa dall’essere graduata nelle graduatorie interne d’istituto.
“La principale funzione della graduatoria interna d’istituto è quella di individuare i docenti che potrebbero risultare soprannumerari in caso di contrazione d’organico. Il contratto tuttavia prevede alcune ipotesi per casi specifici nei quali i docenti vengono considerati esclusi dalla graduatoria interna nel senso che, sebbene vi siano formalmente inseriti, non sono individuabili come docenti soprannumerari. Queste situazioni sono legate a particolari condizioni personali dello stesso docente o di congiunti, in particolare si fa riferimento alle ipotesi previste dall’art. 13 del contratto integrativo sulla mobilità che disciplina i casi di precedenza delle operazioni di mobilità, che per il caso delle graduatorie interne d’istituto prevede una esclusione dalla graduatoria stessa (non si tratta di un’esclusione vera e propria ma di un’impossibilità di essere individuati quali docenti soprannumerari)”.
“In particolare, le ipotesi nelle quali il docente viene escluso dalla graduatorie interne d’istituto sono riconducibili ai casi di disabilità, gravi motivi di salute, il contratto fa riferimento ai docenti non vedenti oppure le ipotesi di disabilità del docente o il docente che ha bisogno di particolari cure continuative in una determinata sede e questo non gli consente di non essere individuato quale docente soprannumerario il che comporterebbe una mobilità presso un’altra sede oppure i casi di assistenza al coniuge o al figlio con disabilità o ancora l’assistenza da parte del tutore legale, o il caso dell’assistenza da parte del figlio referente unico al genitore disabile. Queste sono le ipotesi legate alla legge 104/92, c’è anche l’ipotesi del personale docente che ricopre cariche di amministratore negli enti locali, si pensi agli assessori e ai consiglieri comunali i quali non possono essere individuati come docenti soprannumerari quindi vengono considerati esclusi dalla graduatoria interna d’istituto”.
“Ci sono però delle condizioni purchè possa esercitarsi questo diritto di esclusione, in particolare il docente deve trovarsi titolare in una scuola che si trova nella stessa provincia dove ha il domicilio il soggetto assistito. In questo caso non si può essere individuati come docenti soprannumerari se nell’ambito della stessa provincia è domiciliato il soggetto cui si presta assistenza. Nel caso in cui la scuola di titolarità si trovi in un Comune o in un distretto diverso da quello in cui si trova l’assistito, il diritto all’esclusione dalla graduatoria interna scatta solo nell’anno scolastico di riferimento il docente ha proposto domanda volontaria di trasferimento indicando come prima preferenza il Comune o il distretto di assistenza (in cui si trova il soggetto da assistere). In alternativa, anziché indicare come prima preferenza il Comune o il distretto, si possono indicare come prime preferenze una o più istituzioni scolastiche che ricadono nel Comune di assistenza e poi indicare il Comune o il distretto sub comunale di assistenza”.