Da lunedì 8 maggio, entro e non oltre il 20 maggio 2017, i dirigenti scolastici pubblicheranno le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Molte scuole hanno già pubblicato senza rispettare le scadenze imposte dal CCNI della mobilità 2017/2018 e la relativa ordinanza ministeriale n.221 del 12 aprile 2017.
I punteggi per tali graduatorie si discostano notevolmente, in peggio, dal calcolo del punteggio della mobilità volontaria o della mobilità professionale. Intanto è importante ricordare che se per la mobilità volontaria il punteggio del preruolo è considerato alla stessa stregua di quello di ruolo, ovvero 6 punti per ogni anno scolastico valutabile ai fini della ricostruzione della carriera, per la costituzione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, il punteggio preruolo viene dimezzato per i primi 4 anni e ridotto dei due terzi per ogni anno scolastico (valutabile ai fini della ricostruzione della carriera) successivo al quarto anno di preruolo.
Una domanda che ci viene posta da alcuni docenti è la seguente: “Come si calcola la continuità del servizio riferita alle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto?”. Per quanto riguarda la continuità per le graduatorie interne della scuola per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio della continuità del servizio prescinde dal triennio, a differenza della mobilità volontaria dove per avere riconosciuto tale punteggio bisogna avere già maturato, escluso l’anno scolastico in corso, tre anni consecutivi di servizio nella scuola di titolarità.
Infatti la nota 5 bis della tabella valutazione dei titoli dell’ipotesi del contratto di mobilità 2017/2018 specifica che ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene valutata a partire da subito, escluso l’anno in corso, per ogni anno di servizio.
Quindi a partire dal secondo anno di servizio nella stessa scuola di titolarità o scuola di incarico per chi è titolare su ambito, il docente può richiedere la valutazione di 2 punti per ogni anno scolastico prestato senza soluzione di continuità entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno scolastico prestato oltre il quinquennio.
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