Graduatorie

Graduatorie interne docenti, ecco quanto valgono i punti di continuità. Serve conoscere le regole per non peredere questi punti preziosi

È importante precisare che per quanto riguarda il punteggio della continuità del servizio per le graduatorie interne di Istituto docenti per l’individuazione dei soprannumerari, è necessario conoscere quanto scritto nella tabella A della valutazione dei titoli per la mobilità 2025-2028. In tale tabella per la mobilità a domanda e per la mobilità d’ufficio, quindi anche per la formulazione delle graduatorie interne, alla lettera C) si prevede per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di titolarità, escluso l’anno in corso che sarebbe il quarto anno scolastico, l’assegnazione di 12 punti in aggiunta ai vari punteggi del servizio previsti dalla medesima tabella A. La lettera C) poi specifica che gli altri anni di servizio entro il quinquennio, ovvero il quarto e il quinto anno, saranno assegnati 5 punti per ogni anno e oltre il quinqiennio per ogni anno di servizio ci saranno punti 6. Bisogna precisare che il docente, già dal secondo anno di servizio nella medesima scuola di titolarità, può incominciare a dichiarare i primi 4 punti dell’anno svolto in continuità con l’anno corrente, l’anno successivo i punti diventano 8, di seguito 12 per diventare 17 punti dopo 4 anni di continuità e 22 punti a conlusione del quinquennio. Successivamente i punti di continuità aumentano di 6 punti per ogni anno di servizio senza soluzione di continuità progredendo a 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70…

Quando si mantiene o perde la continuità

È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero (richiedendo il rientro nella sede di precedente titolarità), o se il docente è utilizzato su posto di sostegno o utilizzato in generale ivi compreso nei licei musicali.
L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente.
Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto. Invece il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01, per  servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo.
Non si interrompe la continuità nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15.
In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. Il congedo per effettuare un Dottorato di ricerca, e le aspettative superiore ai 6 mesi, anche per l’anno sabbatico, interrompono la continuità del servizio sia su scuola e conseguentemente sul comune.

Trasferimenti, passaggi di ruolo, passaggi di cattedra anche all’interno del medesimo comune interrompono la continuità del servizio nella scuola di titolarità e nel Comune di titolarità. Anche il trasferimento con richiesta di cambiamento della tipologia di posto, da comune a sostegno o viceversa, anche se soddisfatto nella medesima scuola di titolarità, non fa mantenere la continuità.

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Per quanto riportato nella nota 5 bis del CCNI mobilità 2025-2028, possiamo dire che il docente che ha ottenuto il trasferimento dal posto di sostegno della scuola X al posto comune della scuola X, perde tutto il punteggio della continuità accumulato nella scuola di titolarità. Quindi, come specificato nella nota 5 bis del CCNI mobilità, il trasferimento dal sostegno al posto comune di fatto interrompe la continuità del servizio.

Lucio Ficara

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