Per stabilire chi deve occupare una cattedra oraria esterna con titolarità in una data scuola X, si devono fare, i primi giorni di settembre, le graduatorie interne di Istituto dei docenti, compresi coloro che beneficiano di precedenze, e stabilire chi è ultimo.
È utile sapere che nell’anzianità di servizio calcolata per le graduatorie di Istituto di settembre della scuola X si tiene conto anche dell’anno scolastico appena finito il 31 agosto. Anche per quanto attiene la valutazione dei titoli, vengono considerati solo quelli posseduti entro la fine di agosto.
Si ricorda che per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni, spettano punti 4, mentre tra i 6 e i 18 anni punti 3. Per quanto attiene il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli, spettano 6 punti.
Il punteggio del suddetto ricongiungimento vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente, ma spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (Cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
È utile sapere che le tabelle per calcolare il punteggio dell’anzianità del servizio dei docenti da inserire nelle graduatorie di Istituto, sono quelle della mobilità d’ufficio. Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, sono concessi 6 punti. È importante ricordare che per la costituzione delle graduatorie interne d’Istituto il punteggio pre-ruolo viene dimezzato per i primi 4 anni e ridotto dei due terzi per ogni anno scolastico (valutabile ai fini della ricostruzione della carriera) successivo al quarto anno di pre-ruolo. Quindi al punteggio pre-ruolo saranno assegnati 3 punti per ogni anno, fino ad un massimo di 4 anni, successivamente al quarto anno verranno assegnati solo 2 punti.
Nella mobilità d’ufficio e quindi anche nelle graduatorie interne di Istituto in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Ovviamente per la graduatoria interna della scuola X si tiene conto, ai sensi della nota 5 e 5 bis del CCNI mobilità, anche della continuità del servizio nella scuola e, per quanto riguarda la continuità precedente alla scuola X, su quella svolta nelle scuole del comune dove è ubicata la scuola X. Per la titolarità sulla scuola X sono 2 punti l’anno per il primo quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto. La continuità sul comune, precedente al servizio della scuola di attuale titolarità, vale 1 punto per ogni anno.
Siccome la graduatoria di Istituto fatta a inizio anno scolastico ha il solo lo scopo di individuare il titolare da destinare in cattedra oraria esterna, bisogna sapere che in tale graduatoria entrano anche i beneficiari di precedenza ai sensi dell’art.13 comma del CCNI mobilità del 11 aprile 2017.
I docenti senza precedenza che sono stati trasferiti nella scuola X a partire dal 1° settembre, saranno accodati alla graduatoria.
È molto importante specificare che il comma 7 dell’art.11 dell’ipotesi del CCNI sulla mobilità 2018/2019 stabilisce che, qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto tenendo conto delle successive disposizioni riferite ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del suddetto contratto.
In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 7, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi.
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