In tutte le scuole dovrebbero essere state pubblicate, ormai da qualche giorno, le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Un docente trasferito in una scuola, a domanda volontaria, il primo settembre 2017 dovrà essere inserito in coda ai docenti titolari o incaricati triennalmente di tale scuola e che si trovano già in servizio almeno dal primo settembre 2016.
ORDINE DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
È utile sapere che per le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto della scuola dell’infanzia e primaria prima del punteggio di ogni graduato c’è l’ordine di inserimento in tale graduatorie. In buona sostanza alcuni docenti vengono messi in coda anche se dovessero avere un punteggio superiore ad altri. A tal proposito la norma di riferimento per stabilire chi dovrà andare in coda alle suddette graduatorie interne di Istituto è l’art.19 comma 7 del CCNI mobilità dell’11 aprile 2017. In tale norma è scritto che per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.29 ottobre 2012 n. 263 dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo. Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
ORDINE DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA
Anche per la scuola secondaria di I e II grado valgono le stesse identiche regole descritte per la scuola dell’Infanzia e primaria. La norma di riferimento è il comma 11 dell’art.21 del CCNI mobilità dell’11 aprile 2017 prorogato per l’anno scolastico 2018/2019 dall’accordo del 21 dicembre 2017. Per cui se un docente è stato trasferito a domanda volontaria senza alcuna precedenza in una scuola a partire dall’1 settembre 2017, nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari verrà accodato ai docenti che già erano titolari in quella scuola dagli anni precedenti. Questo accodamento non si applica ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, infatti questi docenti entreranno a pettine nella graduatoria interna, non si applica nemmeno ai docenti che pur essendosi trasferiti a domanda volontaria, sempre dall’1 settembre 2017, sono beneficiari di una tra le seguenti precedenze ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI mobilità, anche perché costoro saranno esclusi dalla graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.