È importante sottolineare che per la continuità del servizio, come per altro tutta l’anzianità del servizio, la mobilità d’ufficio e quella volontaria hanno un meccanismo del calcolo del punteggio differente. La continuità del servizio nella mobilità d’ufficio e quindi anche nella costituzione delle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto si calcola a partire già dal primo anno ( escluso l’anno in corso), senza il bisogno di attendere la conclusione del primo triennio di continuità come avviene per la mobilità volontaria.
Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso ( 2022-2023), ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2021-2022, ha già il diritto subito al riconoscimento di 2 punti sia per la mobilità d’ufficio, sia nelle graduatorie interne di Istituto. Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità.
Il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio, escluso l’anno scolastico in corso, nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo di partenza è di 6 punti). Siccome, come suddetto, l’anno in corso non si conta, il triennio di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità è: 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento nell’anno scolastico 2022/2023 ( entro il 21 marzo 2023) per la mobilità 2023/2024, ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare ininterrottamente da almeno il 2019-2020 o, chiaramente, anche prima dell’anno scolastico 2019/2020.
Gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano invece 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità. Se per esempio un docente X ha 15 anni di servizio continuativo nella stessa scuola di titolarità, escluso l’anno scolastico in corso e senza soluzione di continuità, avrà riconosciuti 40 punti solo per la continuità. I primi 5 anni siccome valgono 2 punti per anno, sono calcolati 10 punti, per i rimanenti 10 anni che eccedono il primo quinquennio, sono assegnati 30 punti ovvero 3 punti per anno scolastico.
Il punteggio di continuità del servizio, così come lo abbiamo descritto nella mobilità a domanda volontaria, vale sia per il trasferimento territoriale che per la mobilità professionale.
ANNI DI CONTINUITA’ | PUNTEGGIO |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 13 |
7 | 16 |
8 | 19 |
9 | 22 |
10 | 25 |
11 | 28 |
12 | 31 |
13 | 34 |
14 | 37 |
15 | 40 |
16 | 43 |
17 | 46 |
18 | 49 |
19 | 52 |
20 | 55 |
21 | 58 |
22 | 61 |
23 | 64 |
24 | 67 |
25 | 70 |
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