Una novità che potrebbe esserci nella mobilità 2018/2019 è quella di assegnare 6 punti all’anno per il servizio preruolo, anche nelle graduatorie interne.
Già nella mobilità 2017/2018, per quanto riguarda i trasferimenti o i passaggi a domanda volontaria, il servizio preruolo o svolto in altro ruolo, è stato modificato nel punteggio. Infatti da 3 punti per ogni anno scolastico, è stato portato a 6 punti per ogni anno scolastico.
In buona sostanza con la mobilità volontaria 2017/2018 chi aveva 10 anni di servizio preruolo, ha avuto il raddoppio del punteggio rispetto al passato. Infatti mentre prima con 10 anni di preruolo venivano assegnati 30 punti, dal 2017/2018 invece i punti assegnati sono 60, cioè 6 punti per ogni anno di servizio preruolo.
Invece per quanto riguarda la mobilità d’ufficio e le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto, il calcolo del punteggio del servizio preruolo è rimasto quello del passato, ovvero 3 punti per ogni anno scolastico fino ai primi 4 anni di preruolo e 2 punti per tutti gli anni di servizio preruolo successivi al quarto.
Quindi per gli stessi 10 anni di preruolo, nella mobilità volontaria 2017/2018 vengono assegnati 60 punti, mentre per la mobilità d’ufficio o le graduatorie per i perdenti posto vengono assegnati 24 punti.
In buona sostanza tra mobilità volontaria e d’ufficio c’è una sperequazione di punteggio pari ad un differenziale di 36 punti. Lo setto servizio viene valutato 60 punti se la domanda è volontaria e soltanto 24 punti se il trasferimento è d’ufficio o se serve per formulare una graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto.
Questa differenza eccessiva di trattamento valutativo per il punteggio di uno stesso servizio, potrebbe essere facilmente oggetto di ricorsi al giudice del lavoro.
Vista l’eccessiva sperequazione del punteggio tra mobilità volontaria e quella d’ufficio, pare logico pensare che il calcolo per la valutazione dei servizi per le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, sia, oltre che sperequata nei confronti della mobilità volontaria, anche sostanzialmente illegittima.
Per quanto detto non è da escludere che nei prossimi contratti di mobilità, anche per un principio di semplificazione del calcolo del punteggio, si proceda ad assegnare, anche per la mobilità d’ufficio e per le graduatorie interne d’istituto, 6 punti per ogni anno scolastico preruolo o di altro ruolo.
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