Il Collaboratore del Dirigente scolastico non ha la leggittimità, nemmeno se ne fosse delegato, a firmare e pubblicare all’albo della scuola le graduatorie interne per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Non è nemmeno delegabile al collaboratore del Ds la notifica dell’atto di soprannumerarietà di un docente.
Il Collaboratore del dirigente scolastico non ha nessun profilo giuridico che lo renda gerarchicamente superiore a qualsiasi altro docente, per cui non ha legittimità a produrre e firmare alcuni atti amministrativi. Per esempio il Collaboratore del Ds non può sanzionare o aprire un procedimento disciplinare nei confronti di un docente o del personale scolastico, non può sostituire il dirigente nelle relazioni sindacali e firmare contrattazioni di Istituto come rappresentante dell’Amministrazione, non può assumere il ruolo di Rappresentante del servizio prevenzione e protezione e firmare gli atti sulla sicurezza, non può nemmeno formulare e pubblicare le graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto e notificare lo stato di soprannumero di un docente o del personale Ata.
In un Istituto Comprensivo accade che le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto sono redatte, firmate e pubblicate dal collaboratore del dirigente scolastico, il quale ha anche il compito di notificare l’avvenuta condizione di soprannumero dei docenti e del personale Ata. Si tratta di un atto illegittimo, in quanto questi compiti spettano esclusivamente al dirigente scolastico.
Nel CCNI sulla mobilità 2019/2022, agli artt.19 e 21, è scritto che il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo
dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola.
I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie interne di Istituto, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.
Come si vede dalle norme su scritte, il soggetto titolato a firmare gli atti amministrativi suddetti, ovvero graduatorie di Istituto e notifiche per i perdenti posto, è unicamente ed esclusivamente il dirigente scolastico.
Un docente può assumere le funzioni dirigenziali solo a seguito di nomina del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che dispone l’incarico dirigenziale. Per la verità in casi di prolungata assenza del DS il DG dell’USR individua un dirigente scolastico reggente di una scuola vicina.
È utile specificare che il ruolo di vicario, previsto ai sensi dell’art.4 lettera g) del d.lgs. 416/1974, non esiste più, al suo posto esistono i Collaboratori del DS, nominati dallo stesso dirigente scolastico ( fino ad un massimo del 10% dell’organico dell’autonomia Legge 107/2015). Bisogna sottolineare che i collaboratori del DS, anche in caso di assenza del Dirigente non possono firmare atti amministrativi come, ad esempio, organici, mandati, impegni di spese, contratto integrativo di istituto, ordini di servizio, disposizioni legate al contratto integrativo di Istituto, graduatorie di Istituto, dichiarazioni di soprannumerarietà, non possono aprire procedimenti disciplinari o presiedere gli organi collegiali come ad esempio il Comitato di valutazione.
Quindi il collaboratore del Ds non assume mai la funzione vicaria, né le funzioni superiori, conseguentemente non ha diritto alle indennità previste dall’art. 69 del CCNL scuola 1995 e indennità di direzione.
Proprio per quanto su esposto sono nate associazioni come ANCODIS, ma le stesse battaglie vengono protate avanti da molto tempo anche da ANP, che chiedono di inserire nel rinnovo del prossimo contratto scuola una sezione dedicata al “middle management” per dare un profilo giuridico definito ai collaboratori dei Ds.
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