Personale

Graduatorie interne, la Dirigente scolastica impone dichiarazioni sui generis

In un Istituto comprensivo di Messina una Dirigente Scolastica pubblica due circolari anomale sulle dichiarazioni personali per la compilazione delle graduatorie interne d’Istituto.

CIRCOLARE SULLE DICHIARAZIONI PER BENEFICI LEGGE 104/92

Ai fini della compilazione della graduatoria di Istituto, si invitano le SS.LL. a trasmettere presso l’Ufficio di Segreteria entro il 20.04.2018 le allegate dichiarazioni:

1) Dichiarazione personale cumulativa;

2) Dichiarazione soggetto disabile;

3) Dichiarazione personale dei fratelli/sorelle/parenti e affini.

La presente circolare non è indirizzata al personale a T.D e al Personale titolare presso altre Istituzioni Scolastiche e qui in servizio a titolo di utilizzazione / assegnazione provvisoria. Si puntualizza che il personale titolare e beneficiari delle agevolazioni previste dalla L. 104/92 per l’assistenza ai parenti / affini in ordine alla esclusione dalla graduatoria di Istituto dovranno presentare la certificazione attestante lo status di disabile con connotazione di gravità del congiunto dagli stessi assistito, ove non ancora agli atti della scuola ed altresì allegare le dichiarazioni come da modulistica acclusa alla presente e comunque ritirabile c/o l’ufficio di segreteria.

LA CIRCOLARE NON SEGUE LE RICHIESTE DELLA NORMATIVA VIGENTE

La circolare non segue la normativa vigente pe runa serie di anomalie scritte. Infatti è utile sapere che ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità, l’esclusione dalle graduatorie d’Istituto si applica per l’assistenza al coniuge, ai figli (anche se la disabilità per costoro fosse rivedibile purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria) e ai genitori (se il docente è referente unico), ma non si applica agli affini o altri parenti. L’esclusione dalle graduatorie di Istituto si applica anche per chi esercita assistenza ad una persona in stato di gravità in qualità di tutore legale. Le dichiarazioni personali cumulative devono essere prodotte, ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci, dal docente che chiede l’esclusione e non dal malato in stato di gravità. Questo non è soltanto il parere dei sindacati, che così hanno elaborato la modulistica delle dichiarazioni, ma è anche scritto all’art.4 dell’OM 207/2018 della mobilità. E poi come potrebbe dichiarare qualcosa un malato terminale o un disabile che non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita?

CIRCOLARE SULLA DICHIARAZIONE DI RICONGIUNGIMENTO

Come previsto dalla vigente normativa in materia di autocertificazioni, si chiarisce che la residenza del coniuge / figlio / genitore nel comune di Messina va autocertificata dal congiunto e non dal personale interessato, trattandosi di uno stato personale. Pertanto il punteggio di ricongiungimento al Comune non potrà essere assegnato in assenza della prescritta dichiarazione, non potendo essere attribuito ex officio dall’ Istituzione Scolastica un punteggio derivane da situazioni che non risultano agli atti della Scuola e che sono suscettibili di variazioni ogni anno.

ORDINANZA MINISTERIALE 207/2018 E LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La dirigente dell’Istituto Comprensivo messinese ha ragione ad affermare che la dichiarazione per il ricongiungimento al coniuge, figlio o genitore è una dichiarazione personale, ma sbaglia quando dice che debba essere redatta dal congiunto e non dal personale interessato. Infatti nell’OM mobilità 2018/2019 al comma 2 e al comma 6 è chiaramente scritto che tale dichiarazione di ricongiungimento può “anche redatta dall’interessato, nella quale lo stesso dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda”. D’altronde se un docente separato dovesse ricongiungersi con il figlioletto di 2 anni, come potrebbe il piccolino redigere una dichiarazione se non ha ancora imparato a leggere e scrivere?

Lucio Ficara

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