Dal 26 marzo e comunque entro il 9 aprile, i dirigenti scolastici dovranno pubblicare le graduatorie interne di Istituto dei docenti ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto. Dal momento della loro pubblicazione, c’è tempo 10 giorni per il reclamo avverso i punteggi e le posizioni dei docenti all’interno delle singole classi di concorso.
A diverse domande al riguardo abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 aprile. Ospiti l’avv. Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico e il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.
Nel caso di un mancato accoglimento del reclamo proposto verso la graduatoria interna di istituto, quali altri rimedi sono esperibili per tutelare la propria titolarità di sede ed evitare di essere dichiarati perdenti posto?
A questa domanda ha risposto l’avvocato Dino Caudullo: “In caso di mancato accoglimento del reclamo, l’unico altro rimedio esperibile è quello di rivolgersi al giudice del lavoro, competente per territorio nel tribunale del circondario in cui si trova la sede di servizio. Si tratta di un ricorso giurisdizionale che comporta costi, tempi processuali e il rischio di perdere la causa. È l’estrema ratio, da considerare solo se le conseguenze dell’individuazione come soprannumerario sono molto gravi. I tempi ordinari del processo del lavoro possono variare da alcuni mesi a qualche anno. Esiste anche la possibilità di avviare un procedimento d’urgenza dinanzi al giudice del lavoro, ma è necessario dimostrare la sussistenza di un danno grave e irreparabile dal punto di vista economico. Il giudice valuterà se sussistono effettivamente ragioni di necessità e urgenza per giustificare tale procedura accelerata”.