Mobilità

Graduatorie interne per individuare i docenti soprannumerari, la finestra di pubblicazione va dal 22 marzo al 5 aprile

La finestra temporale di pubblicazione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto va dal 22 marzo al 5 aprile 2023, dopo le vacanze pasquali arriveranno i primi decreti dirigenziali per i docenti individuati come perdenti posto. Dall’atto di notifica della soprannumerarietà, ci sono 5 giorni di tempo per presentare domanda di mobilità come docente perdente posto, in tal caso, chi avesse già presentato istanza di mobilità volontaria entro il 21 marzo, vedrebbe annullata la precedente domanda di mobilità a favore dell’inserimento della nuova domanda in qualità di soprannumerario.

Punteggio graduatoria interna diviso in tre sezioni

Il punteggio per l’inserimento nelle graduatorie interne di Istituto viene calcolato sulla base di tre sezioni specifiche: 1) L’anzianità del servizio;

2) Le esigenze di famiglia;

3) I titoli generali;

Per calcolare tale punteggio si utilizzano le tabelle, allegate al CCNI 2022-2025 sulla mobilità, riferite ai trasferimenti d’ufficio. Per cui i punteggi calcolati saranno diversi da quelli scaturiti dalle tabelle per la mobilità volontaria.

Punteggio anzianità del servizio

Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza ( escluso l’anno in corso), sono concessi 6 punti. È importante ricordare che per la costituzione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, il punteggio pre-ruolo viene dimezzato per i primi 4 anni e ridotto ancora dei due terzi per ogni anno scolastico (valutabile ai fini della ricostruzione della carriera) successivo al quarto anno di pre-ruolo. Quindi al punteggio pre-ruolo saranno assegnati 3 punti per ogni anno, fino ad un massimo di 4 anni, successivamente al quarto anno verranno assegnati solo 2 punti. Nella mobilità d’ufficio e quindi anche nelle graduatorie interne di Istituto in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

La continuità del servizio nella scuola di titolarità e nel comune di titolarità, rientra anche questo nel calcolo dell’anzianità del servizio. Per quanto riguarda la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso ( 2022-2023), ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2021-2022, ha già il diritto subito al riconoscimento di 2 punti sia per la mobilità d’ufficio, sia nelle graduatorie interne di Istituto. Entro il quinquennio di continuità nella scuola quindi si assegano 2 punti per ogni anno scolastico, oltre il quinquennio invece i punti aumentano a 3 per ogni anno scolastico. Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità.

Punteggio riferito alle esigenze di famiglia

Considerando il calcolo dei punteggi della mobilità 2023-2024 in riferimento ai trasferimenti dei docenti, il punteggio (sei punti) per il ricongiungimento al coniuge (è bene ricordare che ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile), ovvero, per chi non ha coniuge o per chi è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologo del Tribunale, ai genitori o figli, spetta solamente per la mobilità territoriale (trasferimento) verso il comune di residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi. Nel caso specifico della graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, bisogna specificare che ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

Per quanto riguarda il punteggio per i figli nelle graduatorie di Istituto, vanno sempre calcolati quando il figlio si trova in un età compresa tra 0 e 18 anni, anche qualora i 18 anni siano stati già completati nel 2023. Il punteggio dei figli è così calcolato: per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (4 punti) che per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni (3 punti).

Punteggio relativo ai titoli generali

È utile sapere che per la mobilità territoriale, oltre ai 12 punti del concorso ordinario e eventualmente ai 3 punti (uno per anno scolastico) per avere fatto, negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, gli esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2  del contratto sulla mobilità. Quindi, per la mobilità territoriale riferibili a tutte le fasi di mobilità, si potranno accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali. Questo limite massimo di 25 punti si applica, identicamente anche per il calcolo dei titoli nella compilazione delle graduatorie interne di Istituto per i docenti perdenti posto.

Nella mobilità territoriale e nelle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 5 punti. Tra i titoli generali c’è anche il Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011, per il quale vengono attribuiti punti 1, a condizione che il docente sia in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2), abbia frequentato il corso metodologico ed abbia sostenuto la prova finale. Invece sono attribuiti punti 0,5 ai docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento CLIL, che di fatto dà un livello di competenza B2, ed abbiano superato l’esame finale.

Per ogni corso di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU con esame finale o master di I o II livello, e se ne valutano al massimo uno per ogni anno accademico, spetta un solo punto. Per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello, o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si attrbuiscono 3 punti.

Per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente, vengono attribuiti 5 punti ed è valutabile un solo diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.

Lucio Ficara

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