Le esigenze di famiglia, ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, sono da considerarsi come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità e sono valutate nel modo seguente:
A-per ricongiungimento al coniuge (da intendersi come esigenza di non allontanamento) ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli sono attribuiti 6 punti. Il punteggio spetta anche per il non allontanamento dalla parte dell’unione civile, ai sensi della legge n.76/2016.
Il punteggio è attribuito quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.
Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità e dunque non potrà essere attribuito nel caso di non coincidenza fra scuola di titolarità e comune di residenza del congiunto cui ci si vuole ricongiungere
B- Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni sono attribuiti 4 punti.
C- per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro sono attribuiti 3 punti.
Il punteggio è attribuito sempre a condizione che l’età di riferimento sia compiuta entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento per il trasferimento.
D-Per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto è attribuito il punteggio di 6 punti.
Si badi che tale punteggio è attribuito solo quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile, o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile, o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo;
figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990
Per la documentazione che attesti le condizioni dei congiunti sopra elencate si rinvia alla nota 9 della tabella di valutazione dei titoli annessa al CCNI sulla mobilità valido per il triennio 2019-2022.
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