Tutti quei docenti che hanno un preruolo superiore ai 4 anni si trovano ad avere calcolati questi anni di servizio per le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, e per i trasferimenti d’ufficio, in modo del tutto illegittimo.
Il calcolo del punteggio del servizio preruolo per la mobilità volontaria sia territoriale che professionale è calcolato in modo diverso da quello previsto per la mobilità d’ufficio (per i docenti soprannumerari) e per la compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti soprannumerari.
Per quanto riguarda la domanda di trasferimento si fa riferimento all’allegato 2 Tabella A del contratto sulla mobilità 2019/2022.
È utile sapere che per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia vengono assegnati, in caso di domanda volontaria, 6 punti. In buona sostanza per la domanda di mobilità territoriale o per i passaggi di ruolo o cattedra, il punteggio di ruolo e di preruolo vengono valutati allo stesso modo (6 punti) in ottemperanza della direttiva europea CE-1999/70, clausola 4, anche denominata come principio di non discriminazione.
Per la mobilità d’ufficio e ai fini della compilazione delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione del perdente posto, ogni anno di ruolo del docente vale sempre 6 punti, mentre il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi.
Bisogna anche specificare che nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Dopo la sentenza 28 novembre 2019, n. 31149, in cui la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha preso posizione sulla questione riguardante l’applicazione del principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e precari in merito alle disposizioni del d.lvo n. 297/94 laddove prevedono che i servizi pre ruolo vengono riconosciuti, indipendentemente dal numero di ore settimanali d’insegnamento svolte, solo per gli anni scolastici interi, intendendosi per tali solo quelli lavorati un periodo di servizio di almeno 180 giorni o ininterrottamente dal primo febbraio sino al termine degli scrutini, nonché laddove prevedono che ai fini della ricostruzione di carriera il servizio pre ruolo va computato per intero limitatamente ai primi 4 anni, mentre il restante periodo viene computato nei limiti dei due terzi. A questo punto, dopo le sentenze della Corte di Cassazione spetterebbe anche il riconoscimento per intero di questi anni di pre ruolo nella mobilità d’ufficio e nella compilazione delle graduatorie interne di Istituto. Per tal emotivo sarebbe auspicabile una riapertura del CCNI mobilità 2019-2022, al fine di modificare le tabelle dei punteggi della mobilità d’ufficio nella direzione auspicata dalla suddetta sentenza.
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