Una delle novità più importanti del decreto scuola, in fase di conversione di legge, è quella che introduce le graduatorie provinciali, in caso di supplenza annuale, per i docenti inseriti nelle graduatorie di Istituto di II e III fascia per le supplenze.
Nell’articolo 1-quater (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) del disegno di legge n.2222 è scritto che al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, viene modificato l’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
In buona sostanza viene modificato il comma 6 dell’art.4 della legge 124/99, dove si specifica che in subordine alle GAE, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, si utilizzeranno le graduatorie provinciali per le supplenze, composte dai docenti inseriti nella seconda fascia e nella terza fascia degli Istituti della provincia, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 dell’ar.4 della legge 124/99.
Quindi, ai sensi del nuovo comma 6 bis dell’art.4 della legge 124/99, con la riapertura e l’aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia di Istituto, prevista nel giugno 2020, saranno costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso, formate prima dai docenti abilitati che non sono inseriti in GAE e poi da chi ha un titolo di laurea idoneo all’inserimento nella terza fascia e, in caso di nuovo inserimento, anche il possesso dei 24 CFU nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
È utile ricordare che i soggetti inseriti nelle suddette graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 2019/ 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/ 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ».
Quanto suddetto significa che i nuovi inserimenti nella terza fascia potranno avvenire per un ulteriore triennio, ma i nuovi inseriti dovranno possedere i 24 CFU nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
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