Il decreto Miur (CLICCA QUI)
Si avvia alla conclusione la finestra relativa alla scelta delle sedi per le graduatorie di istituto di prima fascia: il termine scade infatti il 29 luglio. Riepiloghiamo le istruzioni:
Le istituzioni scolastiche a cui inviare i modelli di domanda e/o il modello B di scelta delle istituzioni scolastiche possono essere:
– circoli didattici (terzo e quarto carattere uguali a EE);
– istituti comprensivi (terzo e quarto carattere uguali a IC);
– istituti d’istruzione secondaria di primo grado (terzo e quarto carattere uguali a MM);
– istituti d’istruzione secondaria superiore (terzo e quarto carattere uguali a IS);
– istituzioni educative (terzo e quarto carattere uguali a VC per i convitti e VE per gli educandati);
– istituti d’istruzione secondaria di secondo grado (terzo e quarto carattere diversi dai precedenti).
E’ bene precisare che non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni associate. I codici esprimibili sono rappresentati dalle sedi principali (ottavo e nono carattere uguali a ’00’).
Tutte le sedi esprimibili sono comunque fornite in risposta dall’applicazione “sedi esprimibili”. I codici non presenti non possono essere espressi.
Inoltre, l’applicazione per la scelta delle sedi consente anche di visualizzare il dettaglio degli istituti superiori, al solo fine di conoscere la natura di ciascuna scuola componente l’istituto principale. Pertanto, le suddette scuole di dettaglio rimangono comunque non esprimibili in quanto non sono sede di segreteria.
Gli aspiranti possono richiedere un massimo di 20 scuole, appartenenti alla stessa provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.
Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d’interpello nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni.
Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del presente DM, l’aspirante può derogare al limite dei 2 circoli didattici nei casi in cui la provincia interessata figuri fra quelle che hanno disposto in tal senso, consultando, a tal fine, l’apposito elenco.
Bisogna, inoltre, precisare quanto segue:
I codici delle istituzioni scolastiche, evidenziamo, sono esprimibili ai fini delle supplenze anche nel caso in cui compaia, nei Bollettini Ufficiali delle scuole statali, la dicitura “non esprimibile dal personale docente” o “esprimibile dal personale A.T.A. e dal personale dirigente scolastico”.
Si precisa, infine, che gli istituti omnicomprensivi, sono costituiti di due codici meccanografici: uno relativo ad insegnamenti di scuola dell’infanzia e/o primaria e/o secondaria di primo grado e l’altro relativo ad insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado.
Ai fini delle supplenze, se si desiderano insegnamenti presenti su entrambi gli istituti, devono essere indicati entrambi e non solo quello “sede di dirigente scolastico”.
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