Per calcolare il punteggio del servizio pre ruolo o prestato in altro ruolo docente, nelle graduatorie di Istituto dei docenti titolari per l’individuazione dei docenti perdenti posto, fino all’anno scolastico 2021-2022 si è utilizzata la tabella della mobilità d’ufficio e non quella della mobilità a domanda volontaria. Per il triennio 2022-2025 il punteggio del servizio pre ruolo o di altro ruolo dei docenti potrebbe restare più che dimezzato oppure valere per intero come prevede la normativa europea.
Per calcolare il punteggio del servizio pre ruolo per le graduatorie interne di Istituto dei docenti titolari, bisogna sapere che per i primi quattro anni di pre ruolo il punteggio è dimezzato, ovvero vale 3 punti per ogni anno fino ad un massimo di 12 punti. Dal quinto anno di preruolo, ogni anno di servizio vale solo 2 punti.
Per cui un docente con 13 anni di pre ruolo, avrà calcolati 30 punti, ovvero 12 punti per i primi quattro anni e 18 punti per i successivi 9 anni di servizio pre ruolo.
Se invece il servizio è prestato in altro ruolo il discorso resta uguale se il docente è titolare alla secondaria e l’altro ruolo è svolto su infanzia o primaria, mentre cambia se il docente è titolare alla secondaria di II grado ma ha punteggio di servizo per altro ruolo svolto alla secondaria di I grado. In questo ultmio caso il punteggio del servizio prestato in altro ruolo vale 3 punti per ogni anno di servizo. Quindi se un docente di ruolo alla secondaria di II grado, avesse 13 anni di servizio di ruolo alla secondaria di I grado, ancdrebbe ad avere calcolati 39 punti per questi 13 anni di servizio.
Un’anomalia quella del calcolo del punteggio del servizio pre-ruolo, valutato in modo più sfavorevole rispetto alla valutazione del punteggio del servizio di ruolo, che va a contrastare, con assoluta evidenza, la clausola n.4 della direttiva europea 1999/70.
Nel punto 1 della clausola 4 si afferma chiaramente che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive. Nel punto 4 della clausola 4, l’accordo quadro si pone l’obiettivo di equiparare i criteri del periodo di anzianità del servizio tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, eccetto quando ci siano giustificazioni oggettive.
Prima del contratto sulla mobilità 2017/2018 l’anomalia del punteggio di servizio di pre ruolo o altro ruolo ridotto di oltre la metà del punteggio del servizio del ruolo di appartenenza, esisteva anche per la mobilità volontaria. La prima volta che tale anomalia fu eliminata almeno per la mobilità volontaria fu con il CCNI mobilità 2017/2018 poi replicato nel CCNI 2019-2022.
Adesso c’è l’occasione, con il CCNI mobilità 2022-2025, valevole per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, di mettere a posto le cose, adeguarsi alla clausola n.4 della direttiva europea 1999/70, riportando il punteggio di servizio pre ruolo allo stesso valore di punteggio di quello di ruolo anche per le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto e per la mobilità d’ufficio.
Se la direttiva europea 1999/70/CE venisse recepita anche per le graduatorie interne di Istituto, allora i docenti con molti anno di precariato, a cui è stato decurato molto punteggio, si ritroverebbero ad avere punteggi maggiori e posizioni in graduatoria più alte. Facendo l’esempio di un docente con 13 anni di precariato, mentre con l’attuale calcolo di puntaggio avrebbe soltanto 30 punti per tutti e 13 questi anni di servizio, con la recezione della direttiva europea, avrebbe 78 punti per i 13 anni di preruolo. Si tratta di una maggiorazione di 48 punti che fino ad oggi sono stati negati, ma che qualsiasi giudice assegnerebbe in caso di ricorso, come per altro sono stati ormai considerati validi nella mobilità volontaria ma che ancora non sono stati recepiti per quella d’ufficio.
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