Nelle tabelle di valutazione dei servizi prestati a regime di contratto a tempo determinato o come docente di ruolo in altro ordine di scuola, per quanto riguarda la mobilità d’ufficio e le graduatorie di istituto per l’individuazione dei perdenti posto, c’è una valutazione del punteggio inferiore alla metà rispetto alla mobilità volontaria.
Ecco il calcolo del punteggio
Prendiamo l’esempio di un docente con 30 anni di anzianità di cui 13 svolti come precario con supplenze annuali e 17 anni di ruolo nel medesimo ordine di scuola. Per quanto riguarda il punteggio per la domanda di mobilità volontaria il calcolo del punteggio del servizio prestato è di 6 punti l’anno a prescindere se è servizio di ruolo o di pre ruolo, per cui si ha un totale di 180 punti. Se invece andassimo a calcolare il punteggio dei medesimi anni per una mobilità d’ufficio o per la graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto il punteggio si calcola diversamente e i punti saranno molti di meno. Per i 17 anni di ruolo il punteggio sarà 102, ovvero 6 punti per ogni anno di servizio svolto con contratto a tempo indeterminato, mentre per i 13 anni di pre ruolo il punteggio sarà di 30 punti, ovvero 3 punti per i primi 4 anni di pre ruolo e 2 punti per i restanti 9. Per un totale di 132 punti di anzianità di servizio.
Ebbene per lo stesso servizio svolto, il CCNI sulla mobilità 2019-2022, prevede che per la domanda di mobilità volontaria del docente dell’esempio suddetto abbia 180 punti, mentre per la mobilità d’ufficio e le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari abbia 132 punti. Una differenza immotivata e illogica di ben 48 punti equivalenti a ben 8 anni di servizio.
Una docente di scuola primaria che dopo 15 anni di ruolo alle scuole elementari passa di ruolo alla scuola secondaria, vede più che dimezzarsi il punteggio del servizio prestato per tre lustri alla primaria. Ciò significa che i 90 punti del punteggio per i 15 anni prestati alla primaria e utilizzati per passare di ruolo alla secondaria, si riducono a 34 punti per le graduatorie interne di Istituo nella secondaria. In sostanza il punteggio si riduce ad un terzo di quello che avrebbe potuto utilizzare per una mobilità volontaria.
Clausola europea sul servizio
Un’anomalia quella del calcolo del punteggio del servizio pre-ruolo, valutato in modo più sfavorevole rispetto alla valutazione del punteggio del servizio di ruolo, che va a contrastare, con assoluta evidenza, la clausola n.4 della direttiva europea 1999/70.
Nel punto 1 della clausola 4 si afferma chiaramente che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive. Nel punto 4 della clausola 4, l’accordo quadro si pone l’obiettivo di equiparare i criteri del periodo di anzianità del servizio tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, eccetto quando ci siano giustificazioni oggettive.
Anomalia esisteva anche per mobilità volontaria
Prima del contratto sulla mobilità 2017/2018 l’anomalia del punteggio di servizio di pre ruolo o altro ruolo ridotto di oltre la metà del punteggio del servizio del ruolo di appartenenza, esisteva anche per la mobilità volontaria. La prima volta che tale anomalia fu eliminata almeno per la mobilità volontaria fu con il CCNI mobilità 2017/2018 poi replicato nel CCNI 2019-2022.
Adesso c’è l’occasione, con il CCNI mobilità 2022-2025, valevole per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, di mettere a posto le cose, adeguarsi alla clausola n.4 della direttiva europea 1999/70, riportando il punteggio di servizio pre ruolo allo stesso valore di punteggio di quello di ruolo anche per le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto e per la mobilità d’ufficio.