Entro i 15 giorni successivi dalla scadenza delle domande di mobilità, in tutte le scuole dovranno essere pubblicate, da parte dei Dirigenti scolastici, le graduatorie interne di Istituto dei docenti per l’individuazione dei perdenti posto.
Per l’anno scolastico 2019/2020 la scadenza della presentazione delle domande di mobilità, riferita a tutti gli ordini e gradi di istruzione, dovrebbe cadere entro la metà del mese di aprile 2019. Nei 15 giorni successivi e quindi presumibilmente entro la fine del mese di aprile, i Dirigenti scolastici dovranno rendere pubbliche all’albo e nei siti istituzionali, le graduatorie interne per l’individuazione dei docenti perdenti posto.
L’OM sulla mobilità 2019/2020, prevista per la prima decade di marzo 2019, preciserà le date suddette, anche in relazione alla possibile revoca della domanda di mobilità territoriale e/o professionale e al termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili in organico dell’autonomia.
È utile sapere che nell’anzianità di servizio calcolata per le graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto non si tiene conto dell’anno scolastico in corso. È utile sapere che le tabelle per calcolare il punteggio dell’anzianità del servizio dei docenti da inserire nelle graduatorie di Istituto, sono quelle della mobilità d’ufficio. Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, sono concessi 6 punti. È importante ricordare che per la costituzione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, il punteggio pre-ruolo viene dimezzato per i primi 4 anni e ridotto dei due terzi per ogni anno scolastico (valutabile ai fini della ricostruzione della carriera) successivo al quarto anno di pre-ruolo. Quindi al punteggio pre-ruolo saranno assegnati 3 punti per ogni anno, fino ad un massimo di 4 anni, successivamente al quarto anno verranno assegnati solo 2 punti. Nella mobilità d’ufficio e quindi anche nelle graduatorie interne di Istituto in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che anche queste sussistano alla data della presentazione della domanda di mobilità. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento, quindi i figli che abbiano già compiuto 6 anni o diciotto anni entro la scadenza delle domande, verranno trattati, in riferimento al punteggio, a coloro che li compiranno fino al 31 dicembre 2019. Si ricorda che per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni, spettano punti 4, mentre tra i 6 e i 18 anni punti 3. Per quanto attiene il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli, spettano 6 punti. Bisogna specificare che ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del docente soprannumerario, le esigenze di famiglia, sono da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità o di incarico triennale. Il punteggio del suddetto ricongiungimento vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente, ma spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (Cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
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