di Vito Cardella
Per chi vuole ricorrere:
a nostro avviso sono immediatamente impugnabili al Tar-Lazio, con richiesta di sospensione:
1) il D.D. 7/6/2004 e il richiamato D.D. 21/4/2004:
1a) per la mancata previsione della presentazione di nuova domanda da parte di aspiranti i quali, non avendo nuovi titoli da farsi valutare sulla base della tabella allegata al D.L. 7/4/2004, non produssero la domanda entro il 21 maggio 2004; per i quali l’interesse a produrre domanda di aggiornamento delle graduatorie è insorto dopo le modifiche apportate dal Parlamento al D.L. 7/4/2004 (valutazione al 50% del servizio non specifico);
2/b) per la mancata previsione della ripresentazione del Mod. 3 (per le supplenze) in modo da consentire la scelta di scuole e sedi diversi in relazione al raddoppio del punteggio per le scuole di montagna;
1/c) per avere limitato la possibilità di modificare la classe di concorso cui ascrivere il servizio prestato nel sostegno al solo ultimo anno e non anche al servizio prestato antecedentemente al 17/5/2003; la mutata valutazione dei titoli di servizio ad una classe di concorso diversa da quella scelta entro il 21/5/2004;
1/d) per avere recepito la nota Miur 3/6/2004, di cui appresso.
2) La nota Miur 3/6/2004, ed in particolare:
2/a il punto C.2), per avere limitato a 12 punti il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, vanificando in gran parte la valutazione del servizio non specifico; e per avere arbitrariamente limitato a 6 mesi i periodi di servizio specifico e non specifico valutabili, sottraendo alla possibilità di valutazione anche servizi specifici;
2/b) il punto C.4), per avere richiamato una legge (n. 991/1952, peraltro abrogata) ed avere predisposto un elenco di Comuni (All. D) che non corrisponde alle condizioni di vita, alla viabilità, ai mezzi di trasporto oggi esistenti.
3) L’intera tabella di valutazione dei titoli che resta sostanzialmente un atto amministrativo allegato al D.L. (vedi art. 1, comma 1: “in base alla tabella allegata al presente decreto“; D.L. e tabella di valutazione sono, quindi, due atti diversi e di diversa natura: legislativa il primo, amministrativa la seconda).
E’ invece impugnabile al Tar-Lazio, con proposizione della questione di legittimità costituzionale, legge 4/6/2004, n. 143:
1) per violazione dell’art. 24 della Costituzione, per avere privato il cittadino-docente della tutela costituzionalmente garantita degli interessi legittimi presso il giudice amministrativo; e per avere subdolamente sottratto al giudice amministrativo il sindacato di legittimità sull’operato della P.A.;
2) per violazione dell’art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge 18/10/2001, n. 3; per essere il Parlamento intervenuto su una materia (governo del territorio) di competenza regionale (punto B.3), lett. h) della tabella di valutazione dei titoli, sulla definizione ed individuazione delle scuole di montagna);
3) per violazione del principio della salvaguardia dei diritti acquisiti;
4) per avere il Parlamento legiferato su una materia strettamente tecnica (una tabella di valutazione dei titoli), squisitamente di competenza dell’Amministrazione; per avere il Parlamento (illegittimamente) modificato una tabella di valutazione originariamente (e legittimamente) predisposta dall’Amministrazione;
5) per violazione del principio di affidamento.
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