Entro la metà del mese di luglio e fino alla fine del mese, dovrebbe partire il periodo per la presentazione delle domande riferite alle nuove graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di Istituto.
Le Graduatorie Provinciali per le supplenze saranno utilizzate in coda alle GaE, ma dove le graduatorie ad esaurimento saranno esaurite, le sostituiscono per le supplenze annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didsttiche cioè al 30 giugno. Per la scuola dell’infanzia e della primaria entreranno a fare domanda anche gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni del corso di laurea Scienze della formazione primaria. Ogni ordine di scuola (infanzia e primaria) sarà diviso in due fasce, la prima fascia sarà popolata dai docenti con abilitazione all’insegnamento, ovvero i docenti che posseggono il diploma magistrale acquisito entro il 2001/2002 e i laureati alla facoltà di Scienze della formazione primaria, mentre nella seconda fascia entreranno gli studenti universitari della Facoltà suddetta avendo assolto, rispettivamente, almeno 150 (quelli frequentanti il terzo anno), 200 (quelli frequentanti il quarto anno) e 250 CFU (quelli frequentanti il quinto anno) entro il termine di presentazione dell’istanza.
Anche per la scuola secondaria verranno fatte le graduatorie di I e II fascia per ogni singola classe di concorso. In prima fascia andranno gli abilitati all’insegnamento di quella specifica classe di concorso, mentre in seconda fascia andranno i laureati, che, se saranno nuovi inserimenti rispetto alla II e III fascia di Istituto 2017-2020, dovranno avere i 24 CFU.
Una delle novità clamorose è quella dei diplomati che accedono alle graduatorie ITP della scuola secondaria di II grado dovranno possedere obbligatoriamente i 24 CFU. Ovviamente solo gli ITP di nuovo inserimento, ovvero che non erano presenti nelle graduatorie di II e III fascia di Istituto 2017-2020, dovranno presentare i 24 CFU.
Tra le novità delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze e quelle di Istituto, con la scelta delle 20 scuole, c’è quella che la domanda sarà presentta tramite Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione. Il sistema informatizzato prevede, come accade anche per la mobilità dei docenti in organico dell’autonomia, il tasto per il calcolo del punteggio per ogni aspirante docente.
In buona sostanza la domanda prevederà il titolo di accesso (abilitazione, laurea o diploma), gli eventuali 24 CFU, i titoli di servizio, i titoli generali, le autodichiarazioni, ma alla fine della compilazione della domanda il sistema fornisce il punteggio definitivo per singola graduatoria.
Le graduatorie provinciali per le supplenze non prevedono la fase delle graduatorie provvisorie, i tempi di reclamo e poi la pubblicazione delle graduatorie definitive. Gli uffici scolastici provinciali saranno chiamati a scaricare le domande presentate a fare un prima convalida dei titoli e a pubblicare, in tempi rapidi, le graduatorie definitive.
Le nomine per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche verranno effettuate dagli Ambiti Territoriali provinciali nello stesso identico modo con cui si opera o si è operato in passato per le GaE.
I docenti nominati per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ma anche coloro che verranno nominati dal Dirigente scolastico, alla prima supplenza dovranno essere sottoposti ad una verifica del punteggio attribuito dall’ATP. Se il punteggio risulta corretto e i titoli dichiarati valutati conformemente alla normativa vigente, il docente avrà convalidato il punteggio definitivamente per l’intero biennio, se invece risultano delle valutazioni difformi a quelle convalidate in prima istanza, ci potrebbero essere delle conseguenze per il docente supplente.
La conseguenza peggiore è quella non solo di perdere la supplenza e il punteggio eventualmente maturato, ma anche di essere escluso dalla graduatoria provinciale per le supplenze e dalle relative graduatorie di Istituto. Se l’errore è giustificabile e si può modificare, il docente supplente vedrà modificato il suo punteggio e si verificherà se la supplenza tocca a lui anche con il punteggio modificato. Se non dovesse toccare a lui, verrà sospesa la supplenza e il tolto il diritto al riconoscimento del punteggio, la supplenza sarà assegnata all’avente diritto.
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