Non cennano a diminuire le polemiche sul caos delle graduatorie provinciali per le supplenze, visti i tanti esclusi e le notevoli criticità registrate.
Nessun caos per gli esiti delle pubblicazioni delle graduatorie provinciali per le supplenze, questo è quanto sostiene il Ministero dell’Istruzione che, con la nota n.1550 del 4 settembre 2020, si dice pienamente soddisfatto della nuova procedura informatizzata.
Per la prima volta il sistema ci ha consentito, sostiene il Capo dipartimento Marco Bruschi nella suddetta nota del MI, di avere una procedura informatica che abbatte i tempi di lavorazione; di eliminare le difformità delle valutazioni nelle singole graduatorie, assicurando imparzialità e
oggettività; di avere le graduatorie in tempo utile, evitando l’effetto domino in base al quale il rallentamento di una singola istituzione scolastica comportava il blocco di intere province. I titoli presentati, una volta convalidati dalle singole istituzioni scolastiche, entreranno in anagrafe docente, consentendo il loro utilizzo per la successiva presentazione di istanze senza la necessità di ulteriori controlli e adempimenti da parte dei docenti e dell’amministrazione.
Nella nota MI n.1550 del 4 settembre 2020 si richiama l’attenzione circa la necessità che si verifichino i punteggi assegnati agli aspiranti in fase di pubblicazione delle graduatorie, alla luce dell’OM 60/2020, evitando l’applicazione di disposizioni previgenti, e assicurando, altresì, il pieno rispetto degli adempimenti in tema di privacy.
La produzione automatica delle graduatorie consente comunque agli uffici di continuare ad operare. Più in generale, fermo restando la conclusione delle nomine a tempo determinato entro la data prefissata del 14 settembre, viene segnallata l’opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.
Il Ministero dell’Istruzione ribadisce, anche in questa nota del 4 settembre, quanto già riportato nella nota 22 luglio 2020, n. 1290: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti. Nel caso di punteggi superiori ai 12 punti il sistema informativo ha previsto in automatico la relativa decurtazione, riportandolo al massimo di 12 punti previsti. L’incremento dei punteggi previsti sul servizio, che pure ha destato stupore e fatto supporre errori, è invece l’effetto della normativa sopravvenuta, che ha mutato i criteri di calcolo ed è stata puntualmente recepita dal sistema informatico.
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